Ottemperanza al titolo esecutivo del giudice ordinario e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 898 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo del giudice ordinario e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996 ai fini dell’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 c.p.a., dispone l’integrale esecuzione del titolo e, in caso di inerzia, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora è liquidata, ove richiesta, nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato che ha agito in proprio per la tutela dei propri crediti professionali, ha adito il TAR Sicilia chiedendo l’ottemperanza di quattro sentenze del giudice ordinario che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in suo favore, quali titoli azionati per il recupero delle spettanze.
Il ricorso è proposto nei confronti del Ministero, rimasto inadempiente nonostante il passaggio in giudicato dei titoli. La domanda mira a ottenere l’ordine di integrale esecuzione delle statuizioni e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta con fissazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che il processo, sebbene oggettivamente cumulato per l’esecuzione di titoli differenti, è soggettivamente connesso, essendo identici debitore e creditore di ciascun rapporto. Tale connessione soggettiva consente la trattazione unitaria delle domande.
Nel merito, il TAR ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato dei titoli, attestato dalla documentazione in atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica dei titoli, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è stato pertanto accolto e ordinata l’integrale esecuzione del titolo.
Il Collegio ha assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione per il pagamento delle spettanze. In caso di inutile decorso, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, fissando un ulteriore termine di sessanta giorni.
La Corte ha precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha inoltre disciplinato la liquidazione del compenso secondo il d.P.R. n. 115/2002, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71, precisando che il dies a quo per la presentazione della parcella coincide con l’ultimo atto di esecuzione.
Infine, il TAR ha disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.