Modalità audiovisive e attività notarile: necessaria la presenza fisica (Cass. civ. Sez. 2 n. 23366 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare a carico del notaio, il termine per la contestazione di cui all’art. 153, comma 2, l. n. 89/1913 ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché la sua violazione non determina alcuna decadenza, essendo demandato al giudice di merito solo un controllo di congruità del tempo impiegato in relazione alle esigenze del caso concreto. La mancata trasmissione al Consiglio notarile degli atti richiesti integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 147, lett. a), l. not., a prescindere dal carattere occasionale della condotta. L’attività di ricevimento degli atti deve essere svolta dal notaio personalmente e in presenza delle parti, sicché l’impiego di strumenti di collegamento audiovisivo che impediscano il contatto diretto integra la violazione di cui all’art. 147, lett. b), l. not., senza che possano assumere rilievo esimente le ragioni di tutela della salute connesse all’emergenza pandemica.
Il Fatto
La Commissione regionale di disciplina aveva applicato al notaio la sanzione della censura e una sanzione pecuniaria per non aver inviato al Consiglio notarile la copia degli atti stipulati in un determinato periodo e per aver svolto l’attività professionale avvalendosi di strumenti di collegamento audiovisivo a distanza.
Il reclamo proposto dal notaio avverso la decisione disciplinare era stato respinto dalla Corte d’appello, che aveva confermato il provvedimento. Avverso l’ordinanza del giudice distrettuale il notaio proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la tardività dell’azione disciplinare. Il termine per la contestazione, di cui all’art. 153, comma 2, l. n. 89/1913, è stato qualificato come di natura ordinatoria, non comportando il suo decorso l’illegittimità della sanzione. Il relativo controllo si risolve nella verifica di adeguatezza del tempo impiegato, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Il dies a quo per la decorrenza del termine va individuato non nel momento di acquisizione del fatto, ma in quello in cui l’autorità abbia valutato tutti i dati necessari per la verifica dell’illecito.
Quanto alla mancata trasmissione della documentazione richiesta, la Corte ha escluso che assuma rilievo la successiva produzione degli atti dinanzi alla COREDI, essendo stata comunque ostacolata la funzione di vigilanza del Consiglio notarile. L’obbligo di collaborazione, sancito dall’art. 22 dei Principi di deontologia professionale, ha carattere generale e la sua violazione, sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 147, lett. a), l. not., si configura anche in presenza di un singolo inadempimento, senza che possano invocarsi ragioni di riservatezza della clientela, trattandosi di comunicazione tra soggetti pubblici.
La Corte ha poi ritenuto infondato il motivo concernente la valutazione delle prove, ribadendo che l’apprezzamento del materiale istruttorio è attività riservata al giudice di merito e che l’art. 116 c.p.c. non è invocabile per censurare le conclusioni tratte dagli elementi acquisiti. Ha infine confermato la sussistenza dell’illecito per l’utilizzo di strumenti audiovisivi, affermando che l’art. 47 l. not. impone al notaio di svolgere personalmente, in presenza delle parti, tutte le attività essenziali del ricevimento dell’atto, compresa la raccolta delle sottoscrizioni. La disciplina emergenziale non prevedeva deroghe ai doveri professionali, essendo la tutela della salute affidata alle specifiche misure cautelative, con la conseguenza che il ricorso è stato rigettato.
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Nota della Redazione
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