Dosimetria della pena sotto la media edittale e onere motivatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 36648 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. La scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale è insindacabile in cassazione, perché riservata al giudice di merito e implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Non è pertanto censurabile, sotto il profilo del vizio motivatorio, la sentenza che, partendo da una pena base collocata al di sotto della media edittale, non sviluppi un particolare onere argomentativo sulla dosimetria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30 gennaio 2026, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva riqualificato il fatto contestato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e applicata la riduzione per il rito, aveva condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il vizio motivatorio in ordine alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale dichiara il motivo manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove da un dato di fatto processuale: la Corte di merito, accogliendo già il motivo di appello relativo alla quantificazione della pena, era partita da una pena base collocata al di sotto della media edittale.
Da questa premessa la Corte trae la conseguenza giuridica: in tale ipotesi non è richiesto al giudice un particolare onere motivatorio. Il principio applicato è quello secondo cui una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti nella determinazione della pena si impone solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.
La scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale resta insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito e implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Il collegio àncora l’affermazione a un indirizzo consolidato, richiamando Sez. 2 n. 36104 del 2017, Sez. 4 n. 27959 del 2013, Sez. 2 n. 28852 del 2013 e Sez. 4 n. 21294 del 2013.
Il ricorso, manifestamente infondato, è pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna altresì il ricorrente al pagamento di una somma stimata equa in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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