Dottorato e specializzazione medica compatibili salvo verifica in concreto (Cons. Stato n. 3772 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola della compatibilità in concreto tra corso di dottorato di ricerca e corso di specializzazione medica è fissata dall’art. 1, comma 3, legge n. 33/2022 a livello di fonte primaria, in attuazione dell’art. 34, comma 2, Cost., e non tollera deroghe introdotte da fonti subordinate, né da discipline speciali di programma. Il divieto di cumulo tra borsa o emolumento del dottorato ed emolumenti della specializzazione ha funzione di sostegno economico alle esigenze di vita del dottorando e non può essere convertito in causa di incompatibilità in astratto tra i percorsi. La previsione di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ex art. 45 d.lgs. n. 81/2015 non muta la regola: la verifica della sostenibilità congiunta dei due impegni spetta alle amministrazioni accademiche in sede attuativa, non al giudice.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura per l’ammissione a due posti del corso di dottorato di ricerca bandito da un ateneo romano nell’ambito del programma “Dottorati InPA”, con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finanziati dall’INAIL. Si collocava al secondo posto della graduatoria conclusiva, ma veniva escluso con decreto rettorale per non aver rinunciato al corso di specializzazione in medicina legale allora frequentato.
L’esclusione si fondava sull’art. 3, comma 2, del bando, che qualificava irrinunciabile l’emolumento del dottorato, e sugli artt. 40 d.lgs. n. 368/1999 e 7, comma 1, lett. b), d.m. n. 226/2021. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento e la clausola del bando. Propongono appello l’ateneo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell’università e della ricerca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Il nucleo argomentativo è il principio di gerarchia: la regola della compatibilità tra dottorato e specializzazione medica è collocata al livello primario dall’art. 1, comma 3, legge n. 33/2022, che consente l’iscrizione contemporanea ai due percorsi. Da ciò deriva l’impossibilità di ricercare deroghe nella disciplina regolamentare o nella normativa di programma.
La Corte esamina il d.m. 23 marzo 2022 sui dottorati InPA e ne esclude la valenza derogatoria: l’art. 3 si limita a prevedere la possibilità di attivare contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del dottorato e la relativa retribuzione annua lorda di € 30.000. Nessuna disposizione introduce un’incompatibilità assoluta. Il criterio letterale, oltre a quello gerarchico, smentisce la tesi dell’appellante.
Quanto all’art. 40 d.lgs. n. 368/1999, la sentenza appellata ne aveva correttamente circoscritto la portata al divieto di ulteriore attività di lavoro subordinato, non alla frequenza congiunta dei percorsi formativi. L’art. 7 d.m. n. 226/2021, richiamato dall’art. 3, comma 2, del bando, impone alle università di verificare la compatibilità didattica e logistica e di escludere il cumulo degli emolumenti. L’ateneo si è illegittimamente discostato da un vincolo che lo riguardava, per giunta dopo aver ammesso il candidato alle prove e collocato in posizione utile.
Il passaggio più incisivo riguarda il profilo retributivo. Il Collegio ritiene errata la premessa dell’appellante secondo cui la natura retributiva dell’emolumento del dottorato InPA ne imporrebbe l’irrinunciabilità e, quindi, l’incompatibilità con la specializzazione. Il regime economico del dottorato serve a sostenere l’interessato privo di occupazione stabile mentre si forma: è illogico ricavarne una regola in danno del dottorando. La regola dell’incompatibilità in astratto è priva di base legale e contraddice la finalità di rafforzamento dell’alta formazione perseguita con l’estensione dell’apprendistato in ambito accademico.
Le censure subordinate, relative alla non sostenibilità concreta dei due impegni, tendono ad anticipare in sede giurisdizionale una valutazione riservata alle amministrazioni accademiche, in contrasto con l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza e condanna delle amministrazioni appellanti alle spese, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, e compensazione nei rapporti con l’INAIL.
Nota della Redazione
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