Revoca del concorso per motivi politici e obbligo di proseguire la selezione (TAR Sicilia n. 1862 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di una procedura concorsuale deve fondarsi su motivi di pubblico interesse sopravvenuti ovvero su una più approfondita valutazione dell’interesse pubblico originario, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Non soddisfa tale requisito la determinazione che si limiti ad aderire a un indirizzo politico regionale privo di efficacia cogente e a richiamare il mutamento della governance dell’ente. Siffatta motivazione, connotata da genericità e astrattezza, integra eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti e sviamento, e viola i principi di imparzialità, buon andamento e separazione tra politica e amministrazione di cui agli artt. 97 e 98 Cost.. La sospensione e la revoca della selezione per ragioni di natura politica comprimono indebitamente la funzione amministrativa e ledono l’affidamento dei candidati, titolari di una posizione differenziata e tutelabile. Ne consegue l’annullamento degli atti e l’obbligo dell’amministrazione di dare corso alla prosecuzione della procedura selettiva.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale indetta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la copertura di un posto di specialista della comunicazione istituzionale, superando la fase di preselezione. La procedura veniva dapprima sospesa in ragione di un ordine del giorno dell’Assemblea Regionale Siciliana, che raccomandava di sospendere le selezioni in corso fino all’insediamento dei nuovi organi elettivi. Con successiva determinazione, l’ente disponeva la revoca della procedura, richiamando la futura composizione della governance e esigenze organizzative di carattere politico-amministrativo.
Il candidato impugnava la revoca e l’atto di indirizzo presupposto, deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 2, 3 e 21-quinquies della legge n. 241/1990, oltre al difetto di istruttoria, alla carenza di motivazione, all’assenza dei presupposti e allo sviamento di potere. L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati e per omessa impugnazione delle clausole del bando che attribuivano il potere di revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha definito la controversia in forma semplificata, richiamando per relationem la sentenza n. 1704 del 27 maggio 2025, resa su analoga fattispecie relativa a un distinto posto della stessa selezione. L’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati è superata: secondo il consolidato orientamento richiamato, prima della pubblicazione della graduatoria non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, poiché in tale fase non esistono situazioni soggettive di interesse contrapposto.
Nel merito, la sospensione e la successiva revoca risultano adottate in forza di un mero atto di indirizzo regionale, privo di efficacia cogente e inidoneo a fondare una determinazione di tale rilievo. L’ente ha dato atto della ricezione di una nota dell’Assessore regionale recante un auspicio, parimenti privo di portata vincolante, di differire le selezioni all’indomani dell’insediamento della nuova governance. Tali argomentazioni, seppur formalmente articolate, sono giuridicamente inadeguate rispetto ai requisiti imposti dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
Il Libero Consorzio ha omesso ogni analisi concreta dell’interesse pubblico prevalente, limitandosi ad aderire a un indirizzo di natura politica e a richiamare elementi generici e astratti. Il modulo procedimentale adottato contrasta con i principi di imparzialità e buon andamento e con la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. Il concorso pubblico costituisce lo strumento di selezione dei soggetti più meritevoli secondo criteri oggettivi: l’amministrazione non può orientare la propria azione in funzione del cambiamento degli assetti rappresentativi né sospendere procedure regolate da atti generali per conformarsi al programma elettorale della nuova governance.
Manca dunque una motivazione effettiva e aderente alla situazione concreta dell’ente che giustifichi l’interruzione del procedimento selettivo. Le valutazioni di opportunità politica non possono sostituirsi alla ponderazione degli interessi in gioco né giustificare la lesione dell’affidamento dei candidati. I provvedimenti sono pertanto annullati per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, del travisamento dei presupposti e dello sviamento. L’effetto conformativo del giudicato si concretizza nell’obbligo di dare corso alla prosecuzione della procedura selettiva.
Nota della Redazione
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