Dovere di comunicare l’adesione ad associazioni massoniche per il dipendente pubblico (Cass. civ. n. 24875/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5 del d.P.R. n. 62 del 2013 impone al dipendente pubblico di comunicare tempestivamente al responsabile dell’ufficio la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal carattere riservato, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. L’obbligo è posto per finalità conoscitive, al fine di consentire all’Amministrazione di valutare i profili di conflitto di interesse, e non richiede riferimenti a circostanze concrete o specifici episodi. È sufficiente che il lavoratore abbia omesso di comunicare l’appartenenza a un consesso associativo che, per richiedere un giuramento di fedeltà, lo gravava di obblighi passibili di entrare in conflitto con i doveri di lealtà, imparzialità e cura esclusiva dell’interesse pubblico ex art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001. L’obbligo non contrasta con l’art. 8 della legge n. 300 del 1970, non riguardando opinioni politiche, religiose e sindacali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, annullava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per trenta giorni inflitta dall’Agenzia delle Entrate a un dipendente con mansioni di capo area contenzioso, per aver omesso di comunicare di aver assunto la carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche. Il Tribunale aveva rideterminato la sanzione nella multa di tre ore di retribuzione, ritenendo l’illecito sussistente ma sproporzionata la sanzione rispetto all’art. 62, comma 2, del CCNL di Comparto. L’Agenzia appellava, sostenendo che il comportamento rientrava nell’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 62 del 2013 e nell’art. 62, comma 8, lett. e), del CCNL, con grave danno in re ipsa. Il lavoratore proponeva appello incidentale, deducendo l’insussistenza dell’obbligo e il motivo discriminatorio.
La Corte territoriale rigettava l’appello principale, ritenendo apodittica l’affermazione di incompatibilità con i doveri d’ufficio, e accoglieva l’incidentale, escludendo che la fattispecie rientrasse nella disposizione datoriale e ravvisando contrasto con l’art. 8 della legge n. 300 del 1970. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo; il lavoratore resisteva con controricorso. Entrambe le parti depositavano memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità. L’indicazione del testo della disposizione statutaria è irrilevante, perché la sentenza non è impugnata per una questione interpretativa, ma per aver ritenuto esclusa la violazione dell’art. 5 in mancanza di circostanze concrete. La statuizione di nullità per genericità della nota direttoriale non individua autonoma ratio decidendi, posto che l’appello principale poggiava sull’assunto che la fattispecie integrasse comunque illecito ex art. 5.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 5 del d.P.R. n. 62 del 2013 impone un obbligo di comunicazione di certi fatti in considerazione della possibilità che interferiscano con l’attività dell’ufficio, al fine di consentire all’Amministrazione di valutare i profili di conflitto di interesse, e non in ragione dell’intrinseca illegittimità del fatto. Erra dunque la sentenza impugnata nell’affermare che l’illecito non fosse integrato in mancanza di riferimenti a circostanze concrete: basta l’omessa comunicazione dell’appartenenza a un consesso che, per richiedere un giuramento di fedeltà massonica, gravava il lavoratore di obblighi passibili di conflitto con i doveri di lealtà, imparzialità e cura esclusiva dell’interesse pubblico ex art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001.
La Corte richiama il divieto di adesione alle associazioni massoniche per i magistrati e la disciplina specifica del personale delle Agenzie fiscali ex d.P.R. n. 18 del 2002, che prevede un regime di incompatibilità più rigoroso rispetto a quello generale dei dipendenti pubblici, in ragione della necessità che tale categoria operi nella più assoluta imparzialità e appaia imparziale. L’obbligo di comunicare l’appartenenza a un’associazione massonica trova chiaro riscontro normativo e non contrasta con l’art. 8 della legge n. 300 del 1970, perché non riguarda opinioni politiche, religiose e sindacali ed è funzionale alla verifica dell’attitudine professionale del lavoratore. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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