Attenuante della lieve entità della rapina applicabile anche alla rapina aggravata (Cass. pen. n. 32273/2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attenuante della lieve entità del fatto di rapina, come elaborata dalla giurisprudenza costituzionale, non è limitata alla sola rapina semplice e può essere applicata anche alla rapina aggravata. La pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 2024 non pone una siffatta limitazione e incentra la meritevolezza dell’attenuante sulla natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero sulla particolare tenuità del danno o del pericolo e sull’estemporaneità dell’azione. Tali elementi possono coesistere con eventuali circostanze aggravanti e dare luogo al giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.; non può essere costituito a priori un catalogo di condotte preclusive. Trattandosi di circostanza di natura oggettiva, la valutazione va riferita all’attività complessiva di tutti i partecipi e non al contributo del singolo concorrente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino, aveva condannato due imputati per rapina e lesioni personali ai danni di un’anziana, concedendo le circostanze attenuanti generiche in equivalenza rispetto alle aggravanti e riducendo la pena detentiva. Avverso la sentenza i due imputati presentavano un ricorso comune, deducendo la riqualificazione del fatto da rapina a furto con strappo e il bilanciamento delle circostanze; uno degli imputati presentava inoltre un ricorso autonomo, lamentando la mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità della rapina, l’inaffidabilità della persona offesa, la prova del concorso e il vizio motivazionale sulla pena base.

La Sostituta Procuratrice generale concludeva per l’inammissibilità dei ricorsi. I ricorsi erano trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene infondati il primo motivo del ricorso comune e il primo e il terzo motivo del ricorso individuale, attinenti alla qualificazione giuridica del fatto e all’affermazione di responsabilità. Quanto alla richiesta di riqualificazione da rapina a furto con strappo, sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno evidenziato che lo strappo del borsello è stato accompagnato e preceduto da strattoni e spintoni alla persona, fino a causare la caduta dell’anziana vittima; solo a quel punto è avvenuto lo strappo finale. L’azione ricade inequivocamente nel perimetro della rapina. Le difese, senza denunciare alcuna manifesta illogicità motivazionale, pretendono un terzo grado di giudizio sul fatto, precluso alla Corte. Il motivo sulla responsabilità è generico e non si confronta con le sentenze di merito, che hanno ascritto la discrepanza nella testimonianza della persona offesa a incertezza per il tempo trascorso o a dettaglio insufficiente a scardinare l’affidabilità della deposizione.

Va invece accolto il secondo motivo del ricorso individuale, con effetto travolgente anche a favore del coimputato. Si deduce l’erroneità del diniego di applicazione dell’attenuante della lieve entità del fatto, riconosciuta dalla Corte d’appello solo in relazione alla rapina semplice e non a quella aggravata. L’assunto difensivo è corretto: la pronuncia della Corte costituzionale non pone tale limitazione e il caso esaminato riguardava proprio una rapina aggravata dalla pluralità degli agenti, come nel presente caso. La pronuncia incentra la meritevolezza dell’attenuante su aspetti che possono coesistere con le aggravanti e portare al giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.; non può essere costituito a priori un catalogo di condotte preclusive.

La decisione della Corte d’appello, che ha escluso di poter procedere all’esame delle circostanze concrete sulla base di un’interpretazione giuridica errata, va annullata tanto a favore del ricorrente che ha formulato l’eccezione quanto a favore del coimputato silente, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, per cui la valutazione va riferita all’attività complessiva di tutti i partecipi. Sono assorbiti gli ulteriori motivi su circostanze ed entità della pena. L’annullamento è limitato al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, e con definitività dell’affermazione di responsabilità nei confronti degli imputati.

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Nota della Redazione

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