Il DURC irregolare di importo minimo non giustifica l’automatica esclusione dal Fondo Nuove Competenze (TAR Lazio n. 10899 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso a finanziamenti pubblici, l’accertamento di un DURC irregolare non legittima l’automatica esclusione del richiedente quando l’inadempimento contributivo sia di importo minimo. L’art. 3, comma 3, del d.m. 30/01/2015, nel fissare in 150 euro la soglia di presunzione assoluta di non gravità, non esclude che scostamenti di importo superiore ma comunque lievi possano essere valutati come non gravi dall’ente previdenziale, cui spetta una valutazione in concreto. La regolarità contributiva va verificata in ogni fase del procedimento, ma l’esclusione deve rispettare il principio di proporzionalità. Nei procedimenti di ammissione a finanziamenti, la previsione dell’Avviso che consente forme di regolarizzazione impone all’Amministrazione di attivare il contraddittorio procedimentale ex art. 10.2 dell’Avviso prima di adottare il provvedimento negativo.
Il Fatto
La società ricorrente presentava istanza di ammissione al Fondo Nuove Competenze, risultando in possesso di DURC regolare. L’ente previdenziale comunicava un’irregolarità contributiva per un importo complessivo di 287,04 euro, relativa a due rate scadute. La società regolarizzava la propria posizione, ottenendo un nuovo DURC regolare, ma il Ministero rigettava comunque l’istanza per il pregresso DURC irregolare.
La società impugnava il provvedimento, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e del principio di proporzionalità, l’insufficienza motivazionale e l’erronea valutazione della gravità dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha chiarito che l’Avviso pubblico subordina l’ammissione al finanziamento alla regolarità contributiva in ogni fase del procedimento, in coerenza con l’art. 31, comma 8-quater, del decreto-legge n. 69/2013. Tuttavia, l’esclusione automatica per un DURC irregolare non può prescindere da una valutazione concreta della gravità dell’inadempimento.
Richiamato l’art. 3, comma 3, d.m. 30/01/2015, la Corte ha evidenziato che la disposizione contiene una doppia previsione: la presunzione assoluta di non gravità per scostamenti fino a 150 euro e una clausola generale che rimette all’ente previdenziale la valutazione della non gravità anche per importi superiori. L’ente avrebbe pertanto dovuto valutare la lieve entità del debito e la condotta complessiva del datore di lavoro.
La Corte ha escluso che, in materia di finanziamenti, valga il rigore proprio delle procedure di appalto, ove la par condicio impone maggiore severità. Nei procedimenti di ammissione a contributi pubblici, l’esclusione per irregolarità manifestamente non gravi risulta sproporzionata. La previsione dell’Avviso che contempla la regolarizzazione anche in fase post-ammissione conferma l’irragionevolezza di un’interpretazione formalistica.
L’assenza di una valutazione sulla gravità da parte dell’ente impositivo imponeva all’Amministrazione l’attivazione della richiesta di integrazione ex art. 10.2 dell’Avviso, non essendo consentita l’esclusione automatica senza contraddittorio. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento di esclusione e compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.