Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2111 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’esecuzione di un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di adottare ogni atto necessario all’adempimento entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per le esecuzioni contro gli enti pubblici non economici, il ricorso è fondato. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Alcuni lavoratori hanno agito davanti al TAR Sicilia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 2463 del 5 novembre 2025. Con quella pronuncia era stato loro riconosciuto il diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, con una progressione economica orizzontale a decorrere dal 1° marzo 2005 e il pagamento degli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale.
L’amministrazione regionale, destinataria dell’obbligo, non ha dato corso all’adempimento. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’esecuzione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato in via preliminare i presupposti dell’esecuzione. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di giorni 120 previsto dalla legge per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Integrati tali presupposti, il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Tribunale ha ordine all’Assessorato di adottare ogni atto necessario all’esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso delle competenze professionali idonee. L’organo straordinario si insedia su richiesta formale della parte ricorrente, attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro ulteriori novanta giorni.
Il Tribunale ha precisato il perimetro dei poteri commissariali: allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, reperimento materiale della somma. Soprattutto, ha escluso che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa possano valere come legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo il commissario porre in essere ogni iniziativa necessaria.
Quanto al compenso, la liquidazione è rinviata al D.P.R. n. 115/2002. La parcella va presentata a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, con espresso richiamo alla Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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