Requisito lavorativo non esigibile per il soggiornante di lungo periodo (TAR Piemonte n. 1900 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legge regionale che, ai fini dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiama l’art. 40, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 non può estendere ai titolari di carta di soggiorno il requisito dello svolgimento di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo. Tale requisito, per il chiaro disposto della legge statale, riguarda esclusivamente i titolari di permesso di soggiorno almeno biennale. Nei confronti del soggiornante di lungo periodo il requisito non è quindi esigibile, e il provvedimento che lo assume a fondamento dell’esclusione dalla graduatoria è illegittimo. A conforto milita un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione regionale, poiché il regime di maggior favore per i soggiornanti di lungo periodo trova giustificazione nella stabilità della loro permanenza in Italia.

Il Fatto

Il Comune ha comunicato alla ricorrente, cittadina straniera titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, l’annullamento dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e la contestuale esclusione dalla graduatoria. La determinazione richiama la perdita dei requisiti previsti dall’art. 3, lett. a, della L.R. n. 3/2010, ossia lo svolgimento di una regolare attività lavorativa.

L’interessata ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 9 e 40 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3 della legge regionale, degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della Costituzione, oltre a difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento e violazione del legittimo affidamento. Si sono costituiti la Regione e il Comune. La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 297 del 9.7.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella portata del rinvio operato dalla norma regionale alla disciplina statale. L’art. 3, comma 1, lett. a, della L.R. n. 3/2010 prescrive, per i cittadini di Stati non aderenti all’Unione europea, lo svolgimento di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo ai sensi dell’art. 40, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998.

Il passaggio decisivo riguarda il contenuto di quest’ultima disposizione. La norma statale riconosce l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in condizioni di parità con i cittadini italiani, sia ai titolari di carta di soggiorno sia ai titolari di permesso di soggiorno almeno biennale. Il requisito lavorativo è però richiesto solo per i secondi. Il rinvio regionale, quindi, non può che circoscrivere in egual modo il proprio ambito applicativo.

Da qui la conseguenza sul piano sostanziale: il requisito non era esigibile nei confronti della ricorrente, titolare di carta di soggiorno, come attestato dalla documentazione in atti. Il provvedimento di annullamento e di esclusione risulta perciò viziato nel suo presupposto normativo.

Il Tribunale affianca alla lettura letterale un argomento di sistema. Un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione regionale conferma la soluzione, perché il regime giuridico di maggior favore riconosciuto ai soggiornanti di lungo periodo si giustifica con la stabilità della loro permanenza in Italia, che li distingue dagli altri titolari di permesso di soggiorno.

Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle censure non esaminate, e l’atto impugnato è annullato. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune, liquidate in euro 3.000 oltre accessori; sono compensate verso la Regione per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *