Ottemperanza al giudicato sulla carta docente (TAR Piemonte n. 1892 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia liquidato le somme dovute a titolo di carta docente, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di rito, costituiti dalla copia attestata conforme ai sensi dell’art. 475 c.p.c., dalla notificazione presso il domicilio reale dell’Amministrazione e dall’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’omissione dell’Amministrazione, va ordinata l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inottemperanza, va nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 del DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto e ulteriormente ridotte in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dall’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, n. 653/2025, pubblicata il 15 ottobre 2025 e notificata il 17 ottobre 2025, con la quale erano state liquidate le somme relative alla carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi € 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724/1994.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso, senza contestare l’omessa esecuzione del titolo. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti, anche di rito, dell’ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per la formazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di pagamento.
Non è contestata l’omissione dell’Amministrazione. Il collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.
Il compenso del commissario è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, e ridotte per la marcata serialità della controversia, priva di difficoltà interpretative, e per la difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli sull’intero territorio nazionale. Il collegio dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario e la refusione del contributo unificato.
Da ultimo, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Tribunale manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale