Abilitazione scientifica nazionale: motivazione apparente sui lavori in riviste di fascia A (Cons. Stato n. 1349 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale è viziato da difetto di motivazione quando la Commissione, pur dando atto che le pubblicazioni del candidato sono edite su riviste di fascia A, ometta di considerare tale collocazione editoriale ovvero la contraddica con valutazioni che ne smentiscono la valenza scientifica, definendo i lavori modesti ed estemporanei. La collocazione editoriale è, per fatto notorio, indizio significativo della qualità del contributo e della sua afferenza al settore concorsuale, per cui la sua svalutazione senza adeguata spiegazione integra una motivazione apparente. Il giudice amministrativo non può sostituire la valutazione di merito, ma può accertare l’eccesso di potere per insufficienza argomentativa e ordinare la riedizione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione, senza anticipare alcun giudizio sulla coerenza dei lavori al settore.
Il Fatto
La parte appellata aveva presentato dieci pubblicazioni nella tornata abilitativa per il settore concorsuale 10/D2, ricevendo dalla Commissione un giudizio di non idoneità. Ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio deducendo, fra l’altro, difetto di istruttoria e assenza di motivazione sulle pubblicazioni edite in riviste di fascia A.
Il TAR, con la sentenza n. 7025/2025, ha accolto in parte il ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione della Commissione, che aveva qualificato come modesti ed estemporanei lavori collocati in sedi editoriali prestigiose. Il Ministero ha proposto appello principale, contestando la ritenuta inesaustività del giudizio; la candidata ha spiegato appello incidentale, lamentando la mancata affermazione della coerenza dei suoi lavori con il settore e il travisamento nella valutazione qualitativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’appello principale, incentrato sull’art. 4 e art. 7 del D.M. n. 120/2016 e sull’art. 5 del decreto di indizione. Secondo il Ministero, la Commissione avrebbe applicato tutti i criteri previsti, soffermandosi sul profilo qualitativo della produzione. Il motivo è infondato.
Il Consiglio di Stato rileva anzitutto un travisamento dei presupposti: con riferimento al quadriennio di pubblicazione, la Commissione non ha espresso alcun giudizio negativo, ma si è limitata a registrare il dato in modo asettico e riepilogativo, senza stigmatizzare la brevità del periodo né la discontinuità dei lavori. L’osservazione priva quindi di valenza motivazionale l’argomento difensivo dell’appellante.
Il nucleo del difetto di motivazione risiede altrove. La Commissione ha dato atto dell’autorevole collocazione editoriale delle pubblicazioni, ma ha del tutto omesso, o comunque sub-valutato, questo dato, che di norma è significativo sia della rilevanza del lavoro sia della sua afferenza al settore. L’affermazione che il contributo fosse modesto ed estemporaneo male si concilia con l’alta specializzazione dell’ordinaria produzione editoriale di riviste di fascia A, e integra una motivazione apparente, se non contraddittoria. Va quindi confermato l’arresto del primo giudice e l’ordine di rivalutare la domanda ad opera di una Commissione in diversa composizione.
Passando all’appello incidentale, la Corte ne respinge la tesi secondo cui la sentenza implicherebbe la coerenza dei lavori con il settore 10/D2. Il TAR ha ordinato alla nuova Commissione di verificare la sussistenza del requisito ai sensi della lett. f), senza anticipare alcun giudizio di merito; diversamente, avrebbe violato la discrezionalità tecnica riservata alla Commissione. Il giudizio negativo espresso in altro procedimento sul diverso settore disciplinare costituisce, al più, un riscontro estrinseco, e comunque l’indagine spetta esclusivamente alla nuova Commissione.
Il terzo motivo incidentale, che lamenta travisamento nella valutazione qualitativa, è inammissibile perché mira a sostituire il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione con quello di altri studiosi, pur autorevoli. La contestata contraddittorietà non sussiste: il giudizio complessivo sui lavori è puntualmente riferito a ciascuna pubblicazione e più specificamente ribadito in relazione alla monografia. L’esito è il rigetto di entrambi gli appelli, con compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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