DASPO calcistico: basta il più probabile che non, ma servono riscontri sull’autista (TAR Calabria n. 1786 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO è misura amministrativa di prevenzione incentrata su una fattispecie di pericolo: la sua motivazione si fonda sulla logica del più probabile che non e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio circa l’ascrivibilità della condotta al destinatario. È però necessaria una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato a elevata attendibilità. Quando le immagini e le annotazioni di polizia contraddicono l’attribuzione della condotta al destinatario, la prognosi di elevata attendibilità non è configurabile e il provvedimento è illegittimo per eccesso di potere.

Il Fatto

Il ricorrente impugna un provvedimento del Questore di Cosenza con cui gli è stato imposto il divieto di accedere, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico per un periodo di cinque anni. Secondo la determinazione gravata, in occasione di un incontro di calcio il ricorrente, alla guida di un mini van, avrebbe fermato arbitrariamente la marcia del veicolo in prossimità del centro sportivo per consentire agli occupanti di scendere e scontrarsi con le forze dell’ordine, e poi nuovamente in prossimità di uno svincolo, consentendo la discesa e gli scontri tra sostenitori.

L’identificazione era avvenuta ad opera della D.I.G.O.S. e della Squadra Mobile, con arresto in flagranza differita per i reati contestati in relazione alla legge n. 401/1989. Il ricorrente lamenta eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e violazione della stessa legge. In sede cautelare la tutela è stata accolta con ordinanza non impugnata. L’amministrazione resiste e confuta le avverse deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione del DASPO come misura di prevenzione fondata su una fattispecie di pericolo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il giudice osserva che la motivazione si regge sulla logica del più probabile che non. Non è richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, come nelle misure di prevenzione antimafia, ma una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità.

Applicato il criterio al caso concreto, la ricostruzione dell’amministrazione risulta ictu oculi priva di riscontri idonei a configurare il ricorrente quale autista del mini van. L’esame delle immagini e il raffronto con le foto del medesimo non confermano l’attribuzione. La stessa annotazione della Questura, alle pagine richiamate, evidenzia che al termine dell’incontro e in prossimità dello svincolo alla guida del veicolo non vi era il ricorrente ma un’altra persona.

Il Tribunale trae quindi la conseguenza che non è configurabile la prognosi di elevata attendibilità dell’ascrivibilità al ricorrente della condotta contestata, presupposto necessario per l’adozione del provvedimento. Il ricorso è fondato e il provvedimento viene annullato, con assorbimento delle residue censure. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori, con distrazione al difensore. Il dispositivo dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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