Revocazione: errore di fatto solo percettivo, non valutativo (Cass. civ. Sez. I n. 22602/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione della sentenza o dell’ordinanza della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile escluso o accertato dagli atti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Non è invece configurabile quando il vizio dedotto attenga a una errata valutazione o interpretazione dei fatti e delle risultanze processuali, ovvero a un errore di diritto, che integrano un errore di giudizio e non un errore di fatto.
Il Fatto
La società T.E.R.R.A. s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione avverso una decisione di merito. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 17153/2025, dichiarava il ricorso improcedibile per mancato rispetto del termine di deposito di cui all’art. 369 c.p.c., ritenendo che il deposito telematico effettuato in data 4 ottobre 2022 non fosse andato a buon fine a causa di un errore nella lunghezza dell’oggetto della PEC, e che il successivo deposito del 6 ottobre 2022 fosse tardivo.
Avverso tale ordinanza, la società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. La ricorrente ha sostenuto che la Corte non si sarebbe accorta che la PEC del 4 ottobre aveva prodotto una ricevuta di accettazione e consegna (RdAC), che non vi era stata alcuna comunicazione di errore imputabile alla parte, e che il deposito del 6 ottobre era stato sollecitato da un invito a ripetere il deposito, non da una censura di errore fatale. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’errore di fatto revocatorio è circoscritto a mere sviste percettive, che presuppongono un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. L’errore di fatto non si estende a vizi che nascono da una falsa percezione di norme (error iuris) o da una errata valutazione delle risultanze processuali, i quali integrano un errore di giudizio, non un errore di fatto.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la ricorrente non denuncia una svista percettiva della Corte sulla esistenza o inesistenza di un fatto storico, ma contesta il giudizio di imputabilità del ritardo nel deposito e la corretta applicazione delle specifiche tecniche del processo civile telematico. Si tratta, in sostanza, di una critica rivolta alla valutazione della Corte in ordine alla riconducibilità dell’evento tardivo a un comportamento della parte, e alla rilevanza delle comunicazioni PEC, questioni che involgono un apprezzamento giuridico e non una mera percezione fattuale.
La Corte ha quindi escluso che il vizio dedotto integri gli estremi dell’errore di fatto revocatorio, rilevando che l’eventuale omessa considerazione della RdAC del 4 ottobre e delle successive comunicazioni non costituisce una svista percettiva, ma al più una questione di valutazione della rilevanza probatoria di tali atti, estranea al perimetro del rimedio revocatorio. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile.
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