Elementi ostativi alla costituzione di newco per il servizio idrico integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 21 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una nuova società è soggetto allo scrutinio della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, che si sostanzia in un controllo — e non in un parere consultivo — sui parametri di necessità, sostenibilità finanziaria, economicità e compatibilità europea. La motivazione rafforzata richiesta dall’art. 5, comma 1, TUSP impone all’ente di dare conto in modo analitico della necessità dello strumento societario per le finalità istituzionali, del confronto con l’alternativa della gestione diretta e della convenienza della scelta. La costituzione di un nuovo soggetto societario che si affianchi al gestore unico già partecipato dall’ente, in assenza di ragioni eccezionali, espone l’amministrazione alla violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP per detenzione di partecipazioni in società con attività analoghe. La carenza motivazionale sulla posizione del socio minoritario di una multi-utility attiva in più settori non consente di escludere profili di aiuto di Stato ex art. 107 TFUE.
Il Fatto
Il Comune istante, compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino, è socio sia del gestore unico del servizio idrico integrato, sia del gestore operativo salvaguardato, la cui gestione è scaduta il 31 dicembre 2023. In vista di tale scadenza, le due società partecipate hanno sottoscritto un accordo di programma per realizzare una transizione verso la razionalizzazione della gestione.
Con deliberazione consiliare del 15 dicembre 2023, il Comune ha autorizzato i propri rappresentanti a votare favorevolmente alla costituzione di una nuova società per azioni, partecipata al 51% dal gestore unico e al 49% dal gestore operativo uscente, alla quale sarebbe stato conferito il ramo d’azienda idrico. L’atto è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5 TUSP, insieme ad altri quarantatré atti di contenuto analogo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16 del 3 novembre 2022, qualifica la pronuncia ex art. 5, comma 4, TUSP come attività di controllo, non consultiva, perché interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo e su parametri tipizzati. Il perimetro dello scrutinio è tracciato dalla deliberazione n. 23/2022 delle Sezioni Riunite.
Nel merito, la Corte accerta che l’operazione rientra nella fattispecie dell’art. 5, comma 3, TUSP, trattandosi di scelta discrezionale non imposta dalla legge. Quanto alla consultazione pubblica, il termine di otto giorni concesso ai cittadini appare una modalità piuttosto limitata, e il richiamo alle ragioni di urgenza non convince a fronte di un’operazione elaborata in oltre due anni.
Il profilo più critico riguarda la necessità della partecipazione. La costituzione della nuova società perpetuerebbe l’anomalia di due soggetti partecipati per l’erogazione di un unico servizio, perpetrando la presenza di un gestore operativo accanto al gestore unico dopo la cessazione della gestione salvaguardata. La Corte richiama la giurisprudenza contabile sulle società “doppione” e rileva il contrasto con l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, nonché il principio di superamento della frammentazione delle gestioni e il vincolo di scopo dell’art. 4 TUSP, letto alla luce della Corte cost. n. 201/2022.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Sezione osserva che la perizia asseverata evidenzia un valore del ramo d’azienda negativo, con margini operativi molto contenuti rispetto al fatturato previsto e alla solidità del gestore unico. Sotto il profilo della convenienza economica, la motivazione non chiarisce le ragioni della maggiore convenienza rispetto all’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico, alternativa prevista dalla legge.
Infine, la Corte affronta la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Il fatto che i proventi derivino dalla tariffa pagata dagli utenti non esclude di per sé l’applicabilità dell’art. 107 TFUE, poiché gli utenti sono obbligati a fruire del servizio in regime di monopolio. La posizione del socio minoritario, multi-utility attiva in altri settori, avrebbe richiesto una valutazione specifica che la motivazione non contiene. La delibera ravvisa pertanto elementi ostativi alla costituzione della nuova società.
Nota della Redazione
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