Revoca del DASPO e autonomia della pericolosità sociale rispetto all’assoluzione penale (TAR Emilia-Romagna n. 426 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di revoca del DASPO è legittimo quando la misura di prevenzione non si fondava esclusivamente sulla rilevanza penale della condotta, ma sulla valutazione autonoma della pericolosità del comportamento, idoneo a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989. L’assoluzione nel processo penale con formula “perché il fatto non costituisce reato”, fondata sulla mancata lesione in concreto del bene tutelato, non fa venir meno le condizioni che giustificano la misura, poiché il giudice penale ha comunque riconosciuto la corrispondenza della condotta alla fattispecie tipizzata. Il potere di revoca o modifica previsto dall’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 presuppone che siano venute meno o siano mutate le condizioni poste a fondamento dell’emissione, non la sola caduta del titolo penale. La valutazione del Questore, se logica e coerente con i limiti di legge, resta espressione di ampia discrezionalità amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente era stato destinatario di un DASPO adottato dal Questore, con divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione delle partite della squadra viola, per una durata inizialmente fissata in cinque anni. Il provvedimento trovava origine nella denuncia per il reato di invasione di campo, a seguito del superamento delle barriere divisorie tra le tifoserie.

Con sentenza del Tribunale di Ferrara l’interessato era stato assolto perché il fatto non costituisce reato, essendo stata esclusa la lesione in concreto del bene giuridico. In precedenza lo stesso TAR aveva parzialmente accolto un ricorso, riducendo la durata della misura da cinque a tre anni (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sentenza n. 717/2019). A fronte della sopravvenuta assoluzione il ricorrente ha chiesto la revoca in autotutela del DASPO; la Questura ha rigettato l’istanza e il diniego è stato impugnato davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella portata dell’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, a norma del quale il divieto e l’ulteriore prescrizione sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Il thema decidendum è dunque stabilire se l’assoluzione penale integri di per sé la caduta di quelle condizioni.

La risposta è negativa. Il provvedimento del Questore non si fondava esclusivamente sulla rilevanza penale della condotta e sul deferimento all’autorità giudiziaria, ma su una valutazione complessiva del comportamento: il superamento delle barriere divisorie, pur non avendo determinato l’invasione del campo, ha rappresentato una condotta pericolosa in sé, poiché la conseguente vicinanza tra le tifoserie avrebbe potuto facilmente degenerare.

Il Tribunale valorizza la stessa sentenza di assoluzione, che ha riconosciuto la corrispondenza della condotta alla fattispecie tipizzata ed ha escluso la responsabilità penale solo per la mancata lesione in concreto del bene tutelato. Tale rilievo non impedisce di qualificare il fatto come atto a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico, secondo la previsione della lettera b) del comma 1 dell’art. 6.

Ne deriva che il diniego di revoca rispetta i limiti di legge ed è logico e razionale, tendendo a evitare il ripetersi di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in sede di merito e condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Amministrazione, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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