Annullamento giurisdizionale non vincola il Comune al rilascio del titolo edilizio (TAR Puglia n. 1049 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento che abbia sanzionato esclusivamente vizi procedimentali non impone all’Amministrazione di rilasciare il titolo edilizio richiesto, ma solo di riesercitare il potere nel rispetto della normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza. Il principio del one shot temperato opera solo quando i giudicati annullatori abbiano inciso sul merito della vicenda, non quando abbiano riguardato il solo procedimento. Il requisito soggettivo della qualifica di agricoltore deve sussistere al momento della domanda di permesso di costruire, essendo irrilevante la sua acquisizione sopravvenuta. La conduzione del fondo, nelle NTA del Programma di Fabbricazione, presuppone fabbricati a destinazione produttiva, non residenziale. La domanda risarcitoria formulata in termini generici è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato nel 2016 istanza di permesso di costruire per una casa colonica con deposito attrezzi in zona agricola. Il Comune ha dapprima sospeso il procedimento, poi lo ha negato, quindi ha invitato la ricorrente a riformulare l’istanza secondo il Regolamento Edilizio Tipo regionale sopravvenuto. I successivi dinieghi sono stati annullati dal TAR con le sentenze n. 38/2019, n. 1482/2020 e n. 968/2022, che hanno fatto salva la riedizione del potere.

Con la determina prot. n. 0002697 dell’08.02.2024 il Comune ha nuovamente rigettato l’istanza, rilevando il difetto della qualifica di coltivatore diretto al momento della domanda. La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, integrato da motivi aggiunti, deducendo l’elusione del giudicato, la violazione delle garanzie partecipative e chiedendo il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la tesi secondo cui il giudicato avrebbe imposto un riesercizio vincolato del potere, con esito necessariamente favorevole. La sentenza n. 968/2022 aveva annullato il diniego facendo espressamente salva la riedizione del potere, cosicché il Comune poteva rideterminarsi anche in termini sfavorevoli, purché nel rispetto della normativa vigente al momento dell’istanza.

Il riferimento al principio del one shot temperato è ritenuto inconferente. Solo con la sentenza n. 1482/2020 è stato sanzionato il merito della scelta provvedimentale, mentre i giudicati n. 38/2019 e n. 968/2022 hanno riguardato vizi procedimentali, come tali inidonei a precludere una nuova decisione sfavorevole.

Nel merito, le NTA del Programma di Fabbricazione del Comune consentono in zona agricola solo costruzioni per l’abitazione e per la conduzione del fondo, precludendo l’edificazione a soggetti privi della qualità di agricoltore. La ricorrente ha avviato l’attività agricola solo nel 2019 e si è iscritta come coltivatore diretto nel 2020, quindi dopo la presentazione dell’istanza. L’acquisizione sopravvenuta del requisito soggettivo non sana il difetto originario.

Quanto alla destinazione dell’immobile, il Collegio ritiene che la locuzione conduzione del fondo evochi fabbricati produttivi e non residenziali, come confermato dal dato letterale e dal richiamo a magazzini, depositi e rimesse. La relazione agronoma prodotta è giudicata generica e priva di valenza probatoria sulla necessaria connessione funzionale con l’attività agricola.

Le censure sulla violazione delle garanzie partecipative sono disattese, trattandosi di procedimento di riesame in esecuzione di una sentenza. La domanda risarcitoria è respinta perché generica e indimostrata. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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