Soccombenza virtuale e compensazione delle spese nel processo amministrativo (C.G.A.R.S. n. 1049 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non impone al giudice di applicare il criterio della soccombenza virtuale e non gli preclude il potere di disporre la compensazione delle spese processuali, totale o parziale. La soccombenza virtuale comporta una delibazione ipotetica sulla fondatezza della domanda, svincolata dalle circostanze sopravvenute che hanno determinato l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La compensazione delle spese nel processo amministrativo è espressione di un ampio potere valutativo del giudice, sottratto al sindacato di appello salvo statuizioni irragionevoli, illogiche o abnormi. Il principio di soccombenza, richiamato dall’art. 92 c.p.c. cui rinvia l’art. 26 c.p.a., riceve attenuazione in ragione della complessità delle regole che governano l’azione amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sicilia la graduatoria del concorso pubblico per funzionario avvocato e i successivi provvedimenti di scorrimento e nomina dei vincitori, contestando i punteggi attribuiti dalla Commissione ai controinteressati. Il TAR, con la sentenza n. 2952/2024, ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, essendo nelle more la ricorrente risultata vincitrice di altro concorso.

In applicazione della soccombenza virtuale, il primo giudice ha ritenuto infondate le doglianze e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle Amministrazioni e dei controinteressati costituiti. La ricorrente ha proposto appello, censurando la statuizione sulle spese e sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente erroneità della declaratoria di soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie il motivo nei sensi e nei limiti della motivazione. È pacifico che la ricorrente, all’udienza dell’11 ottobre 2024, abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e abbia chiesto la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale in danno delle sole Amministrazioni, con compensazione verso i controinteressati.

Il Collegio ricostruisce il criterio della soccombenza virtuale: esso implica un giudizio ipotetico sulla fondatezza delle prospettazioni iniziali, indipendente dalle circostanze sopravvenute che hanno prodotto l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La parte soccombente si individua secondo il principio di causalità, in capo a chi ha dato causa alla lite lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o ha tenuto un comportamento ingiustificato; l’accertamento è rimesso al potere valutativo del giudice (Cass. n. 7591 del 2023 e Cass. n. 9860 del 2025).

La Corte precisa però che la statuizione di sopravvenuta carenza di interesse non comporta l’obbligo di applicare la soccombenza virtuale e non esclude il potere di disporre la compensazione, totale o parziale, con motivazione che può essere integrata anche d’ufficio in appello (Cass. n. 26083 del 2010, Cass. n. 11130 del 2015, Cass. n. 3148 del 2016, Cass. n. 26622 del 2024). Nel processo amministrativo la compensazione costituisce espressione di ampio potere valutativo, sottratto al sindacato di appello salvo ipotesi di statuizioni irragionevoli o abnormi; il principio di soccombenza subisce attenuazione per la complessità delle regole dell’azione amministrativa (Cons. Stato n. 3394 del 2014 e Cons. Stato n. 925 del 2025).

Richiamato l’art. 92, secondo comma, c.p.c. e la declaratoria di illegittimità costituzionale resa da Corte cost. n. 77 del 2018, il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per la compensazione integrale delle spese di primo grado. Rilevano le peculiarità del caso: l’andamento del processo in correlazione all’azione amministrativa, che ha inciso sulla graduazione degli interessi della ricorrente attenuandoli, con provvedimenti a lei favorevoli — lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione dalla stessa occupata, la richiesta di accettazione dell’unica sede disponibile e la convocazione per la sottoscrizione del contratto — non contestati dalle controparti. Si valorizza anche la richiesta di compensazione verso i controinteressati.

In riforma della sentenza impugnata, il C.G.A.R.S. dispone la compensazione tra le parti costituite delle spese del primo grado e, per giustificati motivi, anche di quelle del grado di appello.

Nota della Redazione

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