Elettorato passivo a Direttore di Conservatorio: servizio effettivo solo in ruolo (Cons. Stato n. 3259 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito del servizio effettivo di almeno sei anni nel ruolo di appartenenza, richiesto dallo Statuto e dal Regolamento per l’elettorato passivo a Direttore di Conservatorio, non consente di computare il servizio prestato in periodo preruolo. Una simile equiparazione esige una previsione esplicita e inequivoca, non ricavabile in via interpretativa. La clausola non integra una discriminazione ai danni dei lavoratori a tempo determinato, poiché la necessaria continuità del servizio in ruolo per sei anni costituisce ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a termine. La clausola del bando che riproduce tale requisito va impugnata, non interpretata in senso adeguatore.
Il Fatto
Il Comitato dei Garanti di un Conservatorio statale indice le elezioni per la nomina del Direttore. Il decreto riserva l’elettorato passivo ai docenti di prima fascia con incarico a tempo indeterminato. Due docenti presentano la candidatura e vengono ammessi; all’esito della votazione uno dei due risulta eletto.
Il candidato soccombente impugna l’ammissione del rivale davanti al TAR Abruzzo, sostenendo il difetto del requisito del servizio effettivo di almeno sei anni nel ruolo di appartenenza, introdotto dal Regolamento elettorale e dallo Statuto. Il TAR accoglie il ricorso, escludendo dal computo i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo. Il candidato eletto appella.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’interpretazione restrittiva del requisito, sostenendo che il richiamo all’effettività del servizio sarebbe privo di senso se riferito alla sola anzianità di ruolo, e invoca una lettura adeguatrice conforme al diritto dell’Unione.
Il Collegio muove dal dato testuale. L’art. 20 dello Statuto e l’art. 3 del Regolamento elettorale esigono un servizio insieme effettivo e prestato nel ruolo di appartenenza. La formula non è neutra: lo Statuto impiega più volte il termine “ruolo”, richiedendo la qualifica di professore di ruolo anche per il Vice Direttore e per le funzioni delegate. Il sistema seleziona quindi candidati particolarmente qualificati entro un ambito ristretto.
Sul piano letterale, l’inclusione del servizio preruolo avrebbe richiesto una formulazione diversa, idonea a distinguere la dipendenza di ruolo dall’anzianità di servizio effettivo. Il Collegio richiama l’eccezionalità delle previsioni che consentono di computare i servizi preruolo (Cass. civ., Sez. lav., n. 1749 del 2015), le quali devono essere esplicite e inequivoche, e conforta la lettura con il proprio precedente Cons. Stato n. 2927/2024.
Ne segue che la clausola del bando era escludente per l’appellante, che avrebbe dovuto impugnarla: non è ammissibile ora un’interpretazione sistematica o adeguatrice incompatibile con il dato letterale.
Il secondo motivo deduce discriminazione verso i lavoratori a tempo determinato, in violazione della direttiva 1999/70/CE. Il Collegio richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 settembre 2018, causa C-466/17: la clausola 4 vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a termine rispetto ai comparabili, salvo ragioni oggettive, che devono rispondere a una reale necessità, essere idonee e necessarie.
La temporaneità del rapporto non vale come ragione oggettiva. Nel caso concreto, però, l’obiettivo perseguito è la continuità del servizio in ruolo per almeno sei anni, assunta dallo Statuto quale indice minimo del requisito esperienziale. La differenziazione è quindi giustificata e il motivo è respinto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità e novità della questione.
Nota della Redazione
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