Decadenza GSE oltre il termine annuale in caso di documentazione falsa (Cons. Stato n. 3258 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del GSE di disporre la decadenza dagli incentivi è soggetto, a seguito della novella dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, ai presupposti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, compreso il comma 2-bis. Il superamento del termine di dodici mesi è legittimo quando il provvedimento di ammissione sia stato conseguito sulla base di falsa rappresentazione dei fatti, senza che occorra il passaggio in giudicato della sentenza penale, potendo il GSE valutare autonomamente la falsità. La presentazione di documentazione tecnica contraffatta non integra una violazione formale ma violazione rilevante ai sensi dell’allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014, lettera a). Il divieto di artato frazionamento degli impianti insistenti sulla medesima particella catastale e riconducibili a un unico soggetto responsabile è positivizzato dall’art. 12, comma 5, d.m. 5 maggio 2011 e opera a prescindere dalla differenza di POD e di modalità di funzionamento.
Il Fatto
Una società subentra nella titolarità di un impianto fotovoltaico ammesso nel 2012 alle tariffe incentivanti del Quarto conto energia. L’impianto è realizzato in forza di un unico titolo edilizio su un capannone sul quale insiste un secondo impianto dello stesso soggetto responsabile, di potenza inferiore ai 20 kW e con diversa modalità di funzionamento.
Dopo un sequestro penale e un procedimento di verifica avviato nel 2018, il GSE dispone nel 2024 la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme erogate, richiamando la falsità della documentazione tecnica e l’artato frazionamento. Il TAR Lazio respinge il ricorso e i motivi aggiunti. La società appella, deducendo il superamento del termine di autotutela, il difetto di istruttoria e la duplicazione dei titoli di recupero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la sospensione del giudizio in attesa dell’esito penale, in ragione dell’autonomia del giudizio amministrativo e dell’istruttoria del GSE, e nega che occorra il passaggio in giudicato della sentenza penale per superare il termine di decadenza.
Quanto al primo motivo, la Sezione ricostruisce l’evoluzione dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, ricordando come prima della novella del 2020 il potere del GSE non fosse soggetto ai presupposti dell’art. 21-nonies. Il richiamo a tale articolo comporta l’applicazione del comma 2-bis, che consente l’annullamento oltre i dodici mesi in presenza di false rappresentazioni dei fatti, senza necessità di accertamento penale definitivo, secondo l’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. II, n. 222 del 2025 e da Sez. VII n. 1535 del 2024.
Il GSE ha svolto un’autonoma valutazione della falsità della sottoscrizione e del timbro del tecnico; l’attesa della sentenza di primo grado, pur non dovuta, costituisce espressione del principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. L’interesse pubblico è in re ipsa nella fruizione di un regime agevolativo, sicché non è configurabile alcun affidamento sul recupero.
La gravità della violazione, ostativa alla decurtazione, discende dalla natura essenziale della documentazione contraffatta. Quanto al frazionamento, l’integrale corrispondenza alla previsione dell’art. 12, comma 5, d.m. 5 maggio 2011 rende superfluo ogni accertamento sull’elemento soggettivo, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 7763 del 2025; irrilevanti sono i diversi POD e le modalità di scambio o cessione.
I motivi sulla duplicazione dei titoli e sulle spese sono respinti, rinviando la verifica delle somme alla fase esecutiva. Il Collegio compensa le spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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