Preavviso di rigetto per servizi abitativi transitori e verifica delle dichiarazioni sostitutive (Cons. Stato n. 276 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 10 bis della legge n. 241/1990 trova applicazione nel procedimento di assegnazione dei servizi abitativi transitori, poiché tale procedura non è concorsuale: manca qualsiasi valutazione comparativa tra i richiedenti e non è predisposta alcuna graduatoria. L’esistenza di un rimedio amministrativo avverso il diniego non esonera l’amministrazione dal comunicare i motivi ostativi, trattandosi di fasi di tutela diverse e non sovrapponibili. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ha valore di prova legale, ma funzione di speditezza dell’istruttoria, con efficacia provvisoria fino a contraria risultanza: in presenza di dubbi o contestazioni la verifica diviene doverosa prima dell’emanazione del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
Una cittadina ucraina, con il proprio nucleo familiare, chiedeva al Comune di Milano l’accesso ai servizi abitativi transitori previsti dall’art. 23 della legge regionale Lombardia n. 16/2016, rappresentando di non disporre di alcun alloggio e di essere ospitata da conoscenti, con residenza fittizia attribuita dalla stessa amministrazione alle persone prive di fissa dimora.
Il Comune respingeva l’istanza, sul rilievo che la situazione non poteva ritenersi provata attraverso una dichiarazione sostitutiva non verificabile e che l’ospitalità presso conoscenti non equivaleva alla condizione di emergenza dei nuclei privi di qualsiasi abitazione; aggiungeva che il nucleo non era noto ai servizi sociali. Il TAR Lombardia annullava il diniego per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e per l’indebita svalutazione delle dichiarazioni rese. Il Comune proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame su entrambi i profili, esaminati congiuntamente perché logicamente connessi. Quanto al preavviso di rigetto, il Consiglio di Stato esclude che la previsione di un ricorso amministrativo, contenuta nella disciplina regionale e nel regolamento comunale sul nucleo di valutazione, possa sostituire la garanzia procedimentale: la prima fase realizza il contraddittorio prima dell’emanazione dell’atto, la seconda consente di impugnare un provvedimento già lesivo. Il dialogo procedimentale deve necessariamente precedere la decisione.
La tesi dell’amministrazione secondo cui l’assegnazione dei servizi abitativi transitori integrerebbe una procedura concorsuale è respinta: l’alloggio in emergenza abitativa non è concesso all’esito di una comparazione tra istanze, né sulla base di una graduatoria. Non opera neppure il riparo dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché nella specie non sussiste un potere vincolato. L’omessa comunicazione ha impedito all’interessata di dedurre tempestivamente circostanze idonee a incidere sull’esito, come conferma l’orientamento consolidato richiamato (Cons. Stato n. 3672 del 2023).
Sul secondo profilo, la Corte ribadisce la funzione dell’atto di notorietà: mezzo di speditezza e alleggerimento provvisorio dell’istruttoria, non prova legale, con contenuto sempre esposto alla prova contraria e alla verifica amministrativa (Cons. Stato n. 4035 del 2008; Cass. civ. n. 6132 del 2008; Cons. Stato n. 343 del 2023). Poiché il Comune aveva contestato l’insufficienza delle dichiarazioni, la verifica era doverosa ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, che impone controlli anche a campione e in tutti i casi di fondati dubbi.
Il Collegio rileva inoltre il vizio motivazionale del diniego: l’amministrazione ha estrapolato dalla dichiarazione solo la parte relativa all’ospitalità presso amici, senza approfondire la stabilità della sistemazione e senza considerare la residenza fittizia, indizio di emergenza abitativa. La stessa difesa comunale, lamentando l’assenza di informazioni utili ai controlli, conferma che l’apporto partecipativo sarebbe stato decisivo; né risulta provata la ritrosia dell’interessata, non essendo stata inviata alcuna richiesta di chiarimenti. Quanto alla non conoscenza del nucleo da parte dei servizi sociali, il Comune ammette che l’interessata li aveva contattati.
L’appello è dunque respinto e la sentenza confermata, con compensazione integrale delle spese e conferma del patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.