Proroga concessione e irricevibilità del ricorso: decorrenza dall’albo pretorio (Cons. Stato n. 281 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti del soggetto terzo non destinatario di notificazione individuale, il termine di impugnazione del provvedimento amministrativo soggetto a pubblicazione necessaria decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione nell’albo pretorio. La pubblicazione sull’albo pretorio on line della stazione appaltante integra forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine decadenziale. La presentazione dell’istanza di accesso differisce il termine solo se intervenuta entro il termine dilatorio previsto dalla legge; l’accesso tardivo non produce alcuna dilazione. Il giudice che dichiari l’irricevibilità del ricorso si spoglia della potestas iudicandi: le censure di merito non esaminate sono inammissibili in appello.
Il Fatto
La società appellante aveva chiesto al TAR Puglia l’annullamento della determinazione con cui la Provincia aveva disposto la proroga di 24 mesi della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a favore del concessionario uscente. L’ente aveva in un primo tempo indetto una nuova gara, poi revocata in autotutela, e solo successivamente aveva esercitato la proroga contrattuale.
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che la società avrebbe dovuto impugnare nei termini la determinazione di proroga, pubblicata sull’albo pretorio, e non la nota con cui l’amministrazione aveva riscontrato la richiesta di aggiornamento. Da qui l’appello, con il quale la società ha dedotto la tempestività del ricorso e riproposto le censure di merito non esaminate in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della decorrenza del termine, richiamando l’art. 120, comma 2, cod. proc. amm. e la disciplina dell’art. 3, comma 1, lett. nnn), d.lgs. n. 50 del 2016, che qualifica l’albo pretorio on line come sito informativo della stazione appaltante. La pubblicazione in tale pagina web del provvedimento costituisce forma di pubblicità valida a far decorrere il termine di impugnazione, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 2525 del 2022.
Poiché la determinazione di proroga era stata pubblicata per quindici giorni, il termine di trenta giorni è decorso dalla scadenza della pubblicazione. Il ricorso introduttivo, notificato in data 6.3.2025, è dunque tardivo. La società non poteva far decorrere il termine dalla nota di riscontro, atto interno privo di autonoma portata lesiva, tanto più che la lesività delle determinazioni era evidente e consentiva di articolare compiutamente i motivi di censura.
Quanto all’accesso, il Collegio rileva che l’istanza è stata proposta oltre il termine dilatorio previsto dall’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, richiamando Cons. Stato n. 2736 del 2023. L’accesso tardivo non determina la dilazione temporale del termine, in ragione del canone di autoresponsabilità dell’operatore economico e dell’esigenza di evitare che il termine di impugnazione resti aperto ad libitum.
Priva di pregio è anche la tesi del termine semestrale decorrente dalla stipulazione del contratto. La stessa appellante aveva qualificato la determinazione come aggiudicazione senza gara: se tale è, la sua pubblicazione era certamente idonea a far decorrere il termine. La conoscenza rilevante attiene agli elementi essenziali della lesività, senza necessità di consapevolezza approfondita di ogni aspetto dell’atto, potendo il ricorrente integrare il ricorso con motivi aggiunti.
Confermata l’irricevibilità, il Collegio dichiara inammissibili le censure di merito riproposte in appello. Il giudice che ha statuito l’inammissibilità si è spogliato della potestas iudicandi: le ulteriori considerazioni sul merito sono mere argomentazioni ipotetiche, non impugnabili per difetto di valenza decisoria, secondo Cass. ord. n. 32092 del 2024, Cass. ord. n. 2522 del 2025 e Cons. Stato n. 7148 del 2025. L’appello è respinto, con condanna alle spese e conferma della sentenza.
Nota della Redazione
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