Scatti stipendiali e TFS spettano anche al collocamento a riposo a domanda (TAR Molise n. 227 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 entrano nella base di calcolo del trattamento di fine servizio anche in favore del personale cessato dal servizio a domanda, purché al momento del collocamento in quiescenza abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita: la previsione del previo pagamento della restante contribuzione previdenziale opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sull’attribuzione dei sei scatti. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha natura decadenziale, essendo funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Nel giudizio sul TFS l’unico soggetto legittimato passivamente è l’ente previdenziale erogatore, restando estranea l’amministrazione di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Brigadiere Capo, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato più di trentacinque anni di servizio. Ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990. L’Istituto ha respinto la richiesta, ritenendo il beneficio non applicabile a chi accede al pensionamento a domanda.
Il ricorrente ha impugnato il diniego e il prospetto di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’ente al ricalcolo, con interessi e rivalutazione. Si sono costituiti l’INPS e il Ministero della Difesa, entrambi eccependo il difetto di legittimazione passiva; l’Istituto ha inoltre dedotto la decadenza e l’incumulabilità tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1231/2019, rileva che obbligato alla corresponsione del TFS è esclusivamente il competente ente previdenziale, nei cui confronti va instaurata la controversia. La compartecipazione dell’amministrazione di servizio al procedimento di liquidazione non incide sulla legittimazione passiva. Dispone pertanto l’estromissione del Ministero della Difesa e, per le medesime ragioni, respinge la speculare eccezione dell’INPS, che resta l’unico contraddittore utile.
Quanto alla decadenza, il Tribunale richiama Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1231/2019 e TAR Friuli Venezia Giulia n. 133/2021: il termine del 30 giugno non comporta conseguenze decadenziali, essendo meramente funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’eccezione è quindi disattesa.
Sul merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione della disciplina, dall’art. 13 legge n. 804/1973, all’estensione ai sottufficiali, fino all’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, che ha attribuito i sei scatti sia ai fini della base pensionabile sia della liquidazione dell’indennità di buonuscita, senza distinzione tra pensionamento a domanda e altre fattispecie. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10006/2023, riconosce l’estensione del beneficio agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e l’assorbimento nell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.
Il punto centrale riguarda l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997. Secondo il Collegio la previsione del previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, per chi cessa a domanda, opera ai soli fini della base pensionabile, come si evince dalla lettera della norma e dal richiamo all’art. 13 d.lgs. n. 503/1992. La disposizione non modifica quindi il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2931/2023 e n. 10353/2023).
Applicando tali coordinate, il ricorso è accolto: risultano integrati i presupposti soggettivi e oggettivi, anagrafico e contributivo, richiesti dall’art. 6 bis. Il Tribunale annulla i provvedimenti nella parte in cui il beneficio non è stato riconosciuto, accerta il diritto e condanna l’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, oltre interessi legali. Nega invece la rivalutazione monetaria, il cui cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Spese compensate per le incertezze giurisprudenziali sulla materia.
Nota della Redazione
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