Termine dilatorio di centoventi giorni e notifica del titolo esecutivo incompleto (TAR Puglia n. 1361 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., decorre dalla notificazione del titolo esecutivo nel suo integrale contenuto documentale. La notifica di un decreto privo della pagina recante il dispositivo di condanna non raggiunge lo scopo della norma, perché non rende edotta l’amministrazione dell’obbligo alla cui esecuzione è tenuta. Tale vizio attiene alle condizioni dell’azione di ottemperanza ed è rilevabile d’ufficio; non è sanabile per il solo fatto che la difesa erariale non abbia contestato la notifica incompleta. Il deposito tardivo del titolo completo non preclude l’esame nel merito, ma il ricorso è inammissibile se alla data della decisione non è ancora spirato il termine dilatorio.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto della Corte di Appello di Lecce, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001, oltre spese in favore del difensore distrattario.
Dedotto il mancato adempimento spontaneo, hanno chiesto l’ordine di ottemperanza, la condanna ex art. 114, co. 4, cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la distrazione delle spese. L’Amministrazione si è costituita resistendo. Il Collegio ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità e ha poi formulato nuovo avviso ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm., per l’incompletezza del titolo depositato e notificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la questione centrale rappresentata dal mancato decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per l’esercizio di azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, richiamando Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 309 del 9.1.2024 sull’applicabilità della norma al rito di ottemperanza.
Dagli atti è emerso che il decreto decisorio è stato notificato all’Amministrazione nella versione completa solo il 25 novembre 2024, a seguito del rilievo officioso, mentre la copia originariamente spedita era priva della pagina recante il dispositivo di condanna. Il dies a quo del termine è stato pertanto collocato a quella data, non ancora spirata al momento della decisione.
La tesi dei ricorrenti, secondo cui la notifica incompleta sarebbe nulla e sanata per raggiungimento dello scopo in mancanza di contestazioni della difesa erariale, è stata respinta. Il profilo attiene alla verifica delle condizioni dell’azione di ottemperanza, rilevabile d’ufficio; e la notifica di un titolo incompleto non può comunque ritenersi idonea allo scopo.
La funzione dell’art. 14, co. 1, d.l. 669/1996 non è provocare l’opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001, ma rendere edotta l’amministrazione della precisa condanna e dell’obbligo cui adempiere. A conferma, il Collegio richiama Cass. civ., Sez. VI, n. 19440 del 18.7.2019, secondo cui la sanatoria presuppone che il titolo sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del debitore in forma integrale.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite in ragione delle ragioni della declaratoria e del rilievo officioso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.