Accesso agli atti del comproprietario in procedura espropriativa (TAR Basilicata n. 272 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che vanti una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei consociati, quale il comproprietario di un’area interessata da un procedimento espropriativo, è legittimato all’accesso agli atti del procedimento stesso. L’esigenza di attivare strumenti di reazione avverso l’occupazione sine titulo del bene integra un interesse acquisitivo diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Gli atti oggetto dell’istanza rientrano nella nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, co. 1, lett. d), della legge n. 241/1990. L’accesso funzionale alla cura e difesa di interessi giuridici assicura la tendenziale preminenza del diritto, non ricorrendo i casi di esclusione di cui all’art. 24 della medesima legge.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario pro quota di 1/5 di un’area in agro di Policoro, in comunione ereditaria con i fratelli, impugnava il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata alla Regione Basilicata. L’istanza riguardava l’acquisizione di documenti afferenti a un procedimento espropriativo, avviato con D.P.G.R. del 1973, e mai definito con decreto di esproprio, che aveva comportato l’occupazione dell’area. Il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto a ottenere copia della documentazione richiesta, nelle forme e nei termini di cui alla legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, in adesione alle censure articolate, ravvisando la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. In primo luogo, la posizione del ricorrente è stata qualificata come differenziata e qualificata, atteso che la qualità di comproprietario dell’area interessata dalla procedura espropriativa lo legittima all’acquisizione degli atti, specificamente collegati alla sua posizione giuridica.
La rappresentata esigenza di attivare strumenti di reazione avverso l’occupazione sine titulo del bene ha condotto il Collegio a riconoscere l’esistenza di un interesse acquisitivo diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Tale interesse integra il requisito della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dalla normativa in materia di accesso.
Il Collegio ha altresì osservato che gli atti oggetto dell’istanza rientrano nell’ampia nozione di documento amministrativo definita dall’art. 22, co. 1, lett. d), legge n. 241/1990. Non è emersa evidenza dell’esistenza di alcuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 24 della medesima legge. La circostanza che l’accesso fosse funzionale alla cura e difesa di interessi giuridici ha determinato, nell’ottica del comma 7 dell’art. 24 cit., la tendenziale preminenza del diritto all’ostensione.
Il TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento tacito impugnato e l’accoglimento della domanda di accertamento del diritto all’accesso, ordinando alla Regione di consentire l’accesso agli atti entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Le spese di lite sono state poste a carico della Regione soccombente, quantificate forfetariamente in euro 1.000,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.