Elusione del giudicato di annullamento e necessità del riesercizio del potere (Cons. Stato n. 4878 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per vizi procedimentali non comporta l’automatica reintegrazione del destinatario nella posizione precedente, ma impone all’amministrazione di riesercitare il potere con l’osservanza delle garanzie partecipative. È pertanto elusivo del giudicato il provvedimento che, anziché riaprire il procedimento, consolidi la precedente determinazione in forma implicita. Il giudice dell’ottemperanza dichiara la nullità dell’atto elusivo ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, ma non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri non ancora attivati, in forza del divieto di pronuncia su poteri amministrativi non esercitati ex art. 34 cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente era stato nominato Presidente di un ente parco con decreto ministeriale del 25 giugno 2020, con decorrenza condizionata alla nomina del Consiglio direttivo, poi avvenuta il 22 febbraio 2022 per un quinquennio. Con successivo decreto il Ministero aveva disposto la revoca dell’incarico ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il TAR Basilicata aveva respinto il ricorso; il Consiglio di Stato, in appello, aveva invece annullato la revoca per violazione delle garanzie partecipative, escludendo che il potere di vigilanza costituisse atto di alta amministrazione e che sussistessero ragioni di urgenza.

Nelle more, il Ministero aveva prorogato la nomina di un commissario straordinario e poi nominato un nuovo Presidente dell’ente per cinque anni. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza di annullamento, lamentando l’elusione del giudicato e chiedendo la reintegrazione nella carica sino alla scadenza naturale del mandato, oltre alla restituzione del contributo unificato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la portata della sentenza ottemperanda: essa aveva rilevato i vizi procedurali della revoca, in particolare l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. L’attività conformativa imposta all’amministrazione consisteva, dunque, nel completare con la massima tempestività il procedimento di revoca, contestando le ritenute violazioni.

Da ciò il Consiglio deduce il rigetto della pretesa principale: il ricorrente non aveva diritto alla reintegrazione automatica nella carica sino al 22 febbraio 2027, ma soltanto l’interesse a vedere completato il procedimento con le dovute garanzie, restando in carica in attesa del riesercizio del potere. L’effetto demolitorio della pronuncia di annullamento non produce, secondo il Collegio, la reviviscenza automatica della nomina originaria.

La Corte rileva poi l’illegittimità dell’attività amministrativa che aveva ritenuto di esaurire il procedimento di revoca mediante il decreto di nomina quinquennale del nuovo Presidente, nella parte in cui richiamava ulteriori deliberazioni della Corte dei Conti a conferma della revoca. Tale conferma è stata posta in essere in violazione delle garanzie partecipative, la cui tutela costituiva proprio l’oggetto della sentenza ottemperanda, che risulterebbe inutiliter data.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la forma implicita non è ammissibile, dovendo l’amministrazione esplicitare le ragioni della nuova determinazione, pena la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. V, n. 3395 del 2015; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5735 del 2003). Respinta è anche la tesi dell’Avvocatura circa la superfluità del contraddittorio per essere note le posizioni già espresse in giudizio: la sentenza imponeva la riapertura del procedimento.

Quanto all’asserita inattuabilità della reintegrazione per lo scioglimento del Consiglio direttivo, il Collegio osserva che la nomina del Presidente e quella del Consiglio sono procedimenti differenziati ex art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non legati se non nei limiti della decorrenza degli effetti. Lo scioglimento dell’organo collegiale non esclude quindi l’esecuzione della sentenza mediante l’assolvimento delle garanzie partecipative. Il ricorso è pertanto accolto, con nullità della revoca disposta in elusione del giudicato e della conseguente nomina del controinteressato, con ordine al Ministero di dare esecuzione entro sessanta giorni. Il Collegio conferma inoltre l’obbligo di restituzione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice (Cons. Stato, Sez. V, n. 1988 del 2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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