Ottemperanza a giudicato su carta elettronica docente con commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 134 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze entro un termine perentorio e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, si applica per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi previste. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice ordinario, in accoglimento del loro ricorso, aveva dichiarato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle somme riconosciute a ciascun ricorrente per gli anni scolastici indicati, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Non essendo intervenuto il pagamento, i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo di dare esecuzione al giudicato, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione intimata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, attestato agli atti del giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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