Elusione del giudicato amministrativo e riassunzione delle domande compositive (Cons. Stato n. 1502 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o elusione del giudicato è configurabile solo quando l’amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica in contrasto con il contenuto precettivo della decisione, ovvero ponga in essere un’attività esecutiva connotata da manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare le prescrizioni del giudicato. A tal fine il vincolo conformativo deve essere preciso e dettagliato, sì che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei tratti essenziali dalla sentenza. Non ricorre alcun vizio di ottemperanza quando la pronuncia lasci all’amministrazione margini di discrezionalità tecnica, potendo essa rideterminare l’assetto di interessi nel rispetto delle sole statuizioni conformative. Respinta la domanda di nullità, il giudice dell’ottemperanza dichiara la propria incompetenza funzionale sulla domanda di annullamento proposta in unico grado e dispone la riassunzione davanti al TAR competente, ai sensi dell’art. 16, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 8307/2024, con la quale era stata dichiarata la nullità della graduatoria formata in esito alla riedizione di una procedura selettiva indetta da un Conservatorio di musica per la costituzione di una graduatoria d’istituto relativa al settore dell’organizzazione e della legislazione dello spettacolo musicale. La ricorrente impugna la nuova graduatoria, nella parte in cui la dichiara non idonea per il mancato raggiungimento della soglia minima prevista dal bando, deducendo violazione ed elusione del giudicato e chiedendo, in via subordinata, la conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm.

La vicenda contenziosa risale a una selezione avviata nel 2012 e aveva già dato luogo a un annullamento per vizio di istruttoria e motivazione, a un giudizio di ottemperanza, a chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. e a una seconda declaratoria di nullità della graduatoria. Resistono l’istituzione scolastica e il Ministero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la nozione di elusione del giudicato richiamando la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, tra cui la Sez. V n. 4604 del 2015 e la Sez. V n. 2732 del 2015, e ribadisce che il vizio è configurabile solo se il vincolo conformativo discendente dall’annullamento sia preciso e dettagliato. In presenza di margini liberi di discrezionalità, l’amministrazione può imporre nuovamente l’assetto di interessi ritenuto più congruo, salvo il rispetto delle statuizioni conformative.

Applicando tale criterio, la Sezione osserva che la sentenza ottemperanda non implicava alcun automatico riconoscimento del bene della vita preteso e imponeva unicamente di emendare il nuovo provvedimento dai vizi già acclarati e di utilizzare la griglia di valutazione richiamata dalla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, articolata nelle tre macrocategorie dei titoli di studio, di servizio e artistico-culturali e professionali.

A tanto l’amministrazione ha ottemperato: il verbale del dicembre 2024 contiene una puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione, con separata considerazione delle tre categorie e mera somma aritmetica dei punteggi. La circostanza che la nuova valutazione abbia condotto alla non idoneità di tutti i candidati non integra elusione, perché l’annullamento degli atti imponeva il riesercizio integrale del potere e la rivalutazione dell’intera platea, non della sola ricorrente.

Le censure sul punteggio ridotto e sull’asserita omessa valutazione analitica dei titoli attengono, secondo il Collegio, a vizi autonomi della nuova determinazione, mai dedotti nel giudizio concluso dal giudicato e quindi estranei al perimetro dell’ottemperanza. La riduzione dei punteggi rispetto alla graduatoria precedente, anzi, rivela l’effettivo riesercizio della discrezionalità tecnica da parte della nuova commissione.

Richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2013 e la Sez. VII n. 9973 del 2023, la Sezione qualifica la domanda residua come azione di annullamento ordinario. Respinta la nullità, dichiara pertanto la propria incompetenza funzionale in unico grado, spettando alla parte riassumere il giudizio davanti al TAR nei termini dell’art. 16, comma 3, cod. proc. amm. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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