Condono non applicabile a tutte le opere abusive e demolizione legittima (Cons. Stato n. 1496 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le domande di condono edilizio che non abbiano ad oggetto tutte le opere abusive realizzate non producono l’effetto sospensivo dei procedimenti sanzionatori previsto dall’art. 38 della legge n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003. In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché il Comune è tenuto a ordinarne la demolizione. L’ordine di demolizione costituisce atto dovuto e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria inserita in un procedimento di natura vincolata. Per l’adozione del provvedimento non è richiesta una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico alla rimozione, essendo tale interesse definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata.

Il Fatto

Il Comune di Forio ha ingiunto al proprietario la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi con ordinanza del 17 luglio 2017. Il destinatario ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, lamentando il travisamento dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della normativa sul condono edilizio e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Il TAR Campania, con sentenza n. 42 del 3 gennaio 2023, ha respinto il ricorso, escludendo l’operatività della sospensione dei procedimenti sanzionatori in presenza di domande di sanatoria non estese a tutte le opere e ritenendo legittima la demolizione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il ricorrente ha proposto appello, insistendo sulla corrispondenza tra opere accertate e opere oggetto di condono e sulla necessità delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale della portata dell’art. 38 della legge n. 47/1985. La norma sospende i procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle istanze di sanatoria, ma presuppone che le domande riguardino tutte le opere abusive. Dal confronto tra le istanze di condono e i verbali di accertamento emerge invece che la sanatoria ha coperto solo una parte degli interventi, essendo stati realizzati nelle more ulteriori lavori privi di titolo.

Tra le opere più recenti la Corte individua un massetto in conglomerato cementizio a copertura del seminterrato e la costruzione di un manufatto di rilevante superficie, non riconducibili alle domande di condono neppure sulla base della perizia depositata dall’appellante. Tale elaborato tecnico risulta inidoneo ad assolvere all’onere probatorio, e le sue lacune non possono essere colmate mediante i poteri istruttori d’ufficio.

Il TAR, pertanto, non si è sostituito all’Amministrazione, ma ha compiuto una ricostruzione e qualificazione della fattispecie immune dalle censure di difetto di istruttoria e travisamento. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, in presenza di manufatti abusivi non sanati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale, con conseguente obbligo di demolizione (Cons. Stato Sez. VI n. 8905 del 2022).

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, la Corte conferma che l’ordine di demolizione è atto dovuto e non richiede avvio del procedimento, trattandosi di misura vincolata e tipizzata (Cons. Stato Sez. III n. 8315 del 2025). Il provvedimento necessita solo della descrizione delle opere e dell’individuazione delle violazioni (Cons. Stato Sez. VII n. 6301 del 2025), mentre non occorre motivazione sull’interesse pubblico, definito a monte dal legislatore, né il decorso del tempo incide sulla legittimità del potere repressivo (Cons. Stato Sez. II n. 9688 del 2025).

Le doglianze sono quindi infondate e l’appello è respinto. Nulla sulle spese, non essendosi il Comune costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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