Elusione del giudicato e limiti del riesame in materia di ASN (Cons. Stato n. 2748 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Commissione nominata in esecuzione di una sentenza di annullamento non può rimettere in discussione l’accertamento sul possesso dei requisiti minimi di ammissione già validato dal giudice amministrativo con pronuncia definitiva. Il potere di riesame resta configurabile, ma subisce un ridimensionamento a seguito delle statuizioni conformative e non può esercitarsi in elusione del giudicato senza una specifica, adeguata e idonea motivazione sul dissenso dai precedenti accertamenti. L’approfondimento istruttorio indirizzato a smentire il giudizio già reso integra vizio di contraddittorietà e travisamento dei presupposti. Superato lo screening sui requisiti preliminari, la Commissione deve procedere alla valutazione delle pubblicazioni.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/D2 – Diritto Tributario, tornata 2016. La prima Commissione, pur negando l’abilitazione, aveva riconosciuto il possesso dei tre titoli minimi di ammissione; quel giudizio è stato annullato dal TAR Lazio per contraddittorietà della motivazione. La seconda Commissione ha escluso la validità di due titoli, riconducendoli a voce diversa da quella individuata in origine; anche questo giudizio è stato annullato con sentenza definitiva, che ha stigmatizzato il disallineamento non motivato.
La terza Commissione, pur dichiarando di fare propri i criteri della prima, ha nuovamente escluso il possesso dei requisiti minimi. Il TAR ha accolto il ricorso avverso tale giudizio, ravvisando una condotta elusiva. Il Ministero ha proposto appello, contestando la lettura dei precedenti e la necessità di esaminare le pubblicazioni.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce l’intera sequenza dei giudizi e rileva che la terza Commissione, nel verbale di insediamento, aveva preso visione della sentenza definitiva e si era autovincolata ai criteri della prima. Tuttavia, nel valutare la borsa di studio e l’assegno di ricerca, li ha ricollocati nella voce sui premi e riconoscimenti, anziché in quella sulla responsabilità di studi e ricerche, ripetendo l’errore già stigmatizzato.
La Corte chiarisce che un potere valutativo residuo sussiste, ma la sua estensione è conformata dalle due pronunce definitive: non poteva essere rimessa in discussione, per la terza volta, l’esistenza dei requisiti di ammissibilità. L’approfondimento istruttorio disposto d’ufficio non costituisce soccorso istruttorio, ma intervento volto a rinvenire elementi contrari al giudizio già reso, funzionalmente indirizzato a eludere quel giudizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che, riconosciuto il possesso dei requisiti minimi, la valutazione delle pubblicazioni discende dall’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dal superamento del primo step procedurale. L’ordine di esaminare le pubblicazioni era peraltro già contenuto nella parte conformativa della sentenza definitiva, che aveva rimesso di valutare il profilo curriculare nel suo complesso.
L’appello è quindi rigettato. Resta confermato l’ordine all’amministrazione di provvedere sulla domanda con un provvedimento che contenga la positiva valutazione dei titoli quali requisiti di ammissione, fatta salva ogni valutazione sulla qualità delle pubblicazioni, da affidare a una Commissione in diversa composizione. Le spese sono liquidate in complessivi euro 4.000,00.
Nota della Redazione
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