Spese di lite tra soglia tabellare minima e motivazione non apodittica (Cons. Stato n. 2747 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non può scendere al di sotto delle soglie parametriche fissate dal D.M. n. 147 del 2022, neppure applicando la riduzione del 50% prevista per i giudizi di ridotta complessità. Il divieto di liquidare somme simboliche, lesive del decoro professionale, opera come limite esterno alla discrezionalità. La motivazione della liquidazione non è apodittica quando richiama il carattere seriale del contenzioso e l’assenza di profili di complessità, purché il dato emerga dagli atti. Il giudice dell’ottemperanza che ridetermina le spese in misura inferiore ai minimi tabellari integra una statuizione censurabile in appello.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Genova una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione della carta elettronica del docente, con accredito di euro 2.500,00 utilizzabili sulla piattaforma dedicata. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’interessato proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria.

Il primo giudice accoglieva il ricorso e nominava il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Liquidava però le spese in euro 500,00, in ragione del carattere seriale della causa, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appellante impugna esclusivamente il capo sulle spese, sostenendo che l’importo fosse inferiore ai parametri minimi e che la motivazione fosse meramente apparente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione resta espressione di potere discrezionale, ma incontra il limite delle somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).

Sul piano parametrico la Corte valorizza il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifiche al D.M. n. 55 del 2014: le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa derivante dall’assenza di soglie numeriche minime e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice. Il parere escludeva che l’inderogabilità dei minimi contrastasse con la sentenza n. 427 del 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Da qui la conclusione che la liquidazione del primo giudice è errata perché si colloca sotto i valori tariffari dello scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 147 del 2022. La Corte corregge però la prospettazione dell’appellante sul piano motivazionale: il richiamo al contenzioso seriale e all’assenza di complessità non è apodittico, essendo sostenuto dai “numerosi, analoghi, precedenti”.

L’appello è quindi accolto nei termini indicati e la sentenza riformata, con determinazione delle spese di primo grado in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 300,00, assumendo quale petitum l’importo rideterminato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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