Legittimazione e interesse nell’impugnazione della variante urbanistica che riclassifica la strada (TAR Lombardia n. 4121 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione di varianti agli strumenti urbanistici, il criterio della vicinitas, pur idoneo a integrare la legittimazione ad agire quale posizione differenziata in astratto, non esaurisce le condizioni dell’azione: occorre altresì la prova di un interesse attuale e concreto, consistente nella dimostrazione di un pregiudizio specifico incidente sulla sfera giuridica del ricorrente. La mera allegazione di un generico danno all’assetto del territorio o alla salubrità ambientale non differenzia la posizione del residente da quella della collettività indifferenziata. In tema di circolazione stradale, i provvedimenti impositivi di obblighi e divieti sono resi noti mediante l’apposizione della prescritta segnaletica, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie complessa: solo da tale momento decorre il termine per l’impugnazione, restando irrilevante la pubblicazione all’albo pretorio.

Il Fatto

Alcuni residenti impugnavano davanti al TAR il Piano Generale del Traffico Urbano del Comune, adottato con deliberazione di Giunta, e le ordinanze del Comandante della Polizia Locale che avevano modificato sensi di marcia, svolte e viabilità in alcune vie, con realizzazione di una rotatoria. Contestavano, inoltre, la coerenza delle scelte con il PGT e il peggioramento delle condizioni di traffico e di inquinamento acustico e atmosferico.

Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti i medesimi ricorrenti censuravano le deliberazioni consiliari di adozione e di approvazione definitiva della variante generale al PGT, nella parte in cui avevano riclassificato una via da strada locale urbana di categoria F a strada urbana di quartiere di categoria E, prevedendo il traffico di attraversamento. Il Comune eccepiva profili di rito e, nel merito, la legittimità degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato con precedenza le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla mancata impugnazione della delibera di approvazione del piano, l’eccezione è stata respinta: la giurisprudenza amministrativa conferma che, ove la delibera approvativa si limiti a confermare quella di adozione, l’eventuale annullamento di quest’ultima esplica effetti caducanti sul provvedimento confermativo, senza necessità di autonoma impugnazione.

È stata poi respinta l’eccezione di tardività del ricorso avverso le ordinanze sulla viabilità. Richiamando l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 e l’art. 38 del Codice della strada, il Tribunale ha ribadito che il dovere di comportamento derogatorio sorge solo dal perfezionamento della fattispecie complessa, data dal provvedimento e dalla sua pubblicizzazione mediante segnaletica. La conoscenza aliunde non è idonea a far decorrere il termine, che nel caso è stato rispettato.

Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ha distinto legittimazione e interesse ad agire. Se la vicinitas può ritenersi sussistente, la sola vicinanza non basta a sostanziare l’interesse quando si impugni una variante urbanistica. Occorre la dimostrazione di un danno certo o altamente probabile, patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita.

Le deduzioni dei ricorrenti — aggravamento del traffico, aumento dell’inquinamento, vicinanza a un “quartiere giardino” — sono state giudicate generiche e non idonee a differenziare la loro posizione da quella della collettività. Da qui la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse.

Sul ricorso principale, il Collegio ha ritenuto le censure attinenti a profili di legittimità e non al merito. Ha escluso la violazione dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 285/1992: la coerenza del PGTU con il PGT non risulta violata, poiché il PGT non recava indicazioni vincolanti sulla viabilità e il mutamento della classificazione stradale rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione. Il dedotto peggioramento ambientale è rimasto una mera allegazione, non superata dalle produzioni fotografiche. Il ricorso principale è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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