Ottemperanza a condanna generica: inammissibile senza termine finale delle quote annuali (TAR Sicilia n. 3128 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alle sentenze definitive del giudice civile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il creditore può agire per il pagamento di somme di denaro anche quando il titolo non contenga l’esatta determinazione dell’importo, purché la quantificazione sia possibile con un’operazione meramente matematica sulla base degli elementi contenuti nel dispositivo e nella motivazione. Ove la condanna sia generica e non consenta di individuare in modo pacifico l’ammontare dovuto, la domanda di ottemperanza è inammissibile. Il giudice amministrativo, privo di giurisdizione sulla res litigiosa propria del giudice ordinario, vede i propri poteri limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito. La determinazione di quanto dovuto, in presenza di contestazioni sull’entità delle spettanze, costituisce questione di merito che esula dal giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato nascente da una sentenza del Tribunale di Catania, corretta con ordinanza, che aveva condannato il Comune al pagamento di somme a titolo risarcitorio e di rimborso. Avverso tale decisione il Comune aveva proposto appello, dichiarato inammissibile perché tardivo; nessun ricorso in Cassazione era stato proposto.
Dopo il passaggio in giudicato, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, competente per i crediti ricadenti nella gestione del dissesto, aveva quantificato il credito e versato una parte delle somme in forza di transazioni. La ricorrente ha quindi adito il TAR per ottenere l’integrale esecuzione, assumendo che il Comune restasse debitore di tutti gli importi maturati dopo l’apertura del dissesto. Il Comune ha eccepito l’integrale adempimento e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’orientamento secondo cui, in sede di ottemperanza di sentenze civili, il creditore può agire anche in presenza di un titolo che non determini esattamente la somma, purché la quantificazione sia ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione con un calcolo aritmetico. Richiama altresì il limite dei poteri del giudice amministrativo, circoscritti alla stretta esecuzione di quanto statuito dal giudice ordinario.
Nel caso concreto, la sentenza ottemperanda e l’ordinanza di correzione indicano l’ammontare della somma annuale dovuta a decorrere dal 2018, per il primo capo, e dal 2013, per il secondo. Non chiariscono, però, fino a quando tale somma sia dovuta. Sul punto vi è contestazione tra le parti: la ricorrente ritiene la decorrenza estensibile fino al 2025 e oltre, il Comune la limita al periodo oggetto del contenzioso.
La motivazione della sentenza non offre elementi dirimenti, né il Collegio può operare deduzioni non riscontrate nei titoli da eseguire. La giurisprudenza richiamata qualifica la determinazione di quanto dovuto, in presenza di contestazioni, come questione di merito estranea all’ottemperanza e riservata al giudice di cognizione.
La rinuncia in udienza alle pretese successive alla proposizione del ricorso non supera il rilievo: il termine finale individuato dalla ricorrente non è comunque evincibile dal titolo. I capi in questione, e i connessi interessi, sono pertanto inammissibili per condanna generica.
È invece accolta la domanda di rimborso della tassa di registro, in presenza di titolo esecutivo notificato, passaggio in giudicato e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, con condanna del Comune al pagamento entro novanta giorni e nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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