Emersione 2020: no permesso per attesa occupazione se mancano i requisiti (TAR Lombardia n. 632 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in esito al rigetto di un’istanza di emersione, presuppone che la domanda di regolarizzazione fosse astrattamente accoglibile, per la sussistenza ab origine di tutti i requisiti previsti dalla legge. La mancanza dei requisiti di emersione esclude il rilascio del titolo, anche quando il mancato perfezionamento della procedura sia riconducibile a causa imputabile al datore di lavoro. La specifica previsione in tal senso contenuta nella sanatoria del 2012 non è stata riproposta dal d.l. 34/2020, e la relativa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata. L’irricevibilità della domanda per difetto del codice Ateco rispetto ai settori ammessi integra difetto dei requisiti normativamente prescritti.
Il Fatto
La Prefettura di Brescia ha rigettato la domanda di emersione presentata a favore del ricorrente, sul presupposto del parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Il provvedimento richiamava il difetto del codice Ateco dell’attività svolta dalla società datrice rispetto all’elenco dei settori ammessi, unitamente all’avvio della procedura di scioglimento e liquidazione e all’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per anni.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento del provvedimento e degli atti connessi. L’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese. La domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris e la causa è giunta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. Il ricorrente non contesta che la società non operasse in alcuno dei settori per i quali era ammessa la procedura di regolarizzazione, individuati dall’art. 103, comma 3, d.l. 34/2020 e specificati nell’allegato 1 al d.m. 27.5.2020. La difesa si limita a sostenere che il ricorrente non poteva conoscere l’erroneità del codice Ateco, argomento che conferma la legittimità del diniego invece di scalfirla.
Il Tribunale ha aggiunto una considerazione autonoma. Anche prescindendo dal codice Ateco, il ricorrente non ha dimostrato di avere svolto attività agricola per conto della società che aveva presentato l’istanza. La prospettazione stessa colloca il periodo di lavoro presso l’azienda agricola personale di altro soggetto, circostanza che esclude il rapporto con la datrice indicata nella domanda di emersione.
Quanto alla doglianza sul mancato rilascio del permesso per attesa occupazione, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, che riguarda una precedente sanatoria. La specifica previsione ivi contenuta non è stata riproposta dal d.l. 34/2020, e la Corte cost. n. 209 del 2023 ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul punto.
Il Tribunale ha richiamato i precedenti del Cons. Stato, sez. III, n. 2472 del 2023 e di questa Sezione, secondo cui il rilascio del titolo presuppone un’istanza di emersione astrattamente accoglibile. La stessa Corte cost. n. 209 del 2023 ha chiarito che il permesso è escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per la regolarizzazione. Nel caso concreto la procedura non è andata a buon fine proprio per la mancanza dei requisiti, con conseguente legittimità del diniego anche sotto questo profilo.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Nota della Redazione
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