Termine ordinatorio nel controllo GSE e inammissibilità delle censure generiche (Cons. Stato n. 5736 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine assegnato al Gestore dei Servizi Energetici per l’attività di verifica e controllo sugli incentivi ha natura ordinatoria e non perentoria, poiché il procedimento non è qualificabile come sanzionatorio. La sua inosservanza non determina pertanto alcuna decadenza dal potere di verifica. Le note che dispongono la sospensione del procedimento per acquisire il parere del Comitato Tecnico Consultivo o per consentire memorie e documenti ai sensi dell’art. 10 l. 241/1990 sono atti endoprocedimentali privi di autonoma capacità lesiva e non sono impugnabili autonomamente. In sede di appello la riproposizione dei motivi di primo grado richiede l’indicazione specifica delle censure non esaminate e delle ragioni della mancata trattazione. È infine inammissibile la censura che contesti i calcoli del Gestore senza una dimostrazione analitica dell’errore, risolvendosi in un sindacato sul merito dell’atto.

Il Fatto

La società appellante gestisce un impianto termoelettrico alimentato da fonti rinnovabili, riconosciuto con qualifica IAFR. A partire dalla fine del 2015 il Gestore Servizi Energetici avviò un’attività di verifica e controllo sull’impianto, articolata in più note e sopralluoghi, tra cui una sospensione disposta in attesa del parere del Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti e altra per consentire alla società di presentare memorie e documenti.

All’esito del procedimento il Gestore irrogò una sanzione e rideterminò gli incentivi ritenuti percepiti in eccesso. La società impugnò le note e il provvedimento conclusivo davanti al TAR Lazio, che in parte respinse e per il resto dichiarò inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti. Propone appello, dolendosi anzitutto della qualificazione degli atti come endoprocedimentali e della mancata declaratoria di decadenza del Gestore.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo osserva che la società ha qualificato come soprassessori atti che erano meramente endoprocedimentali e che non hanno determinato alcun arresto del procedimento. Le note impugnate si limitavano a sospendere l’iter per attendere il parere del Comitato Tecnico Consultivo, in un caso, e per consentire la presentazione di memorie e documenti ai sensi dell’art. 10 l. 241/1990, nell’altro. Nessuno di questi atti aveva autonoma capacità lesiva, né ha impedito sine die la conclusione del procedimento, che la società ha comunque impugnato.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che si sia verificata alcuna decadenza dal potere di verifica e controllo. Il termine indicato dalla disciplina è ordinatorio e non perentorio, non essendo legato a un procedimento di natura sanzionatoria. Il Consiglio richiama il proprio indirizzo, che qualifica ormai pacifico, secondo cui i provvedimenti di decadenza del Gestore non sono pienamente assimilabili a quelli di autotutela amministrativa, mancando in materia una norma generale come l’art. 21-nonies l. 241/1990 che ne disciplini presupposti ed effetti.

Il quarto motivo è respinto nel merito: l’art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003 richiede l’autorizzazione unica rilasciata dalla regione o, in caso di delega, dalla provincia, come avvenuto per la Conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Pavia. L’autorizzazione doganale ha finalità meramente fiscale e quella veterinaria uno scopo estraneo alla funzionalità dell’impianto quale produttore di energia da fonti rinnovabili. Non sussiste pertanto lesione del legittimo affidamento, poiché il potere di verifica opera per sua natura a posteriori, in ogni fase del procedimento.

Sul sesto motivo la Corte rileva che la contestazione dei calcoli del Gestore è priva di una dimostrazione analitica dell’errore e si fonda su valutazioni generali: accoglierla significherebbe un inammissibile sindacato del merito dell’atto. Solo un’adeguata allegazione avrebbe potuto giustificare una verificazione. Da ultimo, la riproposizione integrale dei motivi di primo grado è inammissibile, non potendosi invocare genericamente il principio devolutivo senza correlare le censure alla sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *