Emersione 2020: un solo giorno di lavoro non integra i requisiti (TAR Emilia-Romagna n. 567 del 26.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, il requisito dell’aver svolto attività di lavoro, antecedentemente al 31 ottobre 2019 e nei settori di cui all’art. 103, comma 3, del D.L. n. 34/2020, non è integrato da un solo giorno di lavoro. La norma non fissa un limite minimo di durata, ma una corretta applicazione della disposizione non consente di considerare un’unica giornata come effettiva attività lavorativa o rapporto da regolarizzare. Ove il richiedente risulti del tutto sprovvisto dei presupposti, l’attività amministrativa è vincolata e la carenza di motivazione e l’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non assumono rilievo invalidante.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020 per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, nell’ambito della procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari. La Questura provinciale dichiarava inammissibile la domanda e archiviava la pratica, sul rilievo che il richiedente non possedeva i requisiti previsti dalla disciplina di settore e dal D.M. 27 maggio 2020.

Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR, deducendo la carenza e insufficienza della motivazione, la sussistenza dei requisiti normativamente previsti e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi. Richiamata la disposizione di cui all’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, il Tribunale rileva che essa richiede, tra l’altro, l’aver svolto attività di lavoro nei settori indicati, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di legge.

Dalla documentazione previdenziale depositata dall’Amministrazione, e confermata da analogo documento prodotto dal ricorrente, emerge che questi ha prestato un solo giorno lavorativo nel periodo considerato, e in un settore rientrante tra quelli contemplati; le restanti attività, peraltro ridotte, risultano svolte in settori non previsti o in archi temporali successivi.

Il Collegio ritiene quindi evidente la totale mancanza dei presupposti. Pur non essendo stabilito un limite minimo di durata dell’attività pregressa, appare ragionevole ritenere che una corretta applicazione della norma non consenta di valorizzare un solo giorno di lavoro ai fini dell’esistenza di un’effettiva attività o di un rapporto da regolarizzare, essendo la disciplina diretta a favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari.

Sotto distinto profilo, l’Amministrazione ha evidenziato che il ricorrente non aveva allegato alla domanda il passaporto o altro documento equipollente, richiesto dall’art. 3 del D.M. 27 maggio 2020: mancanza non smentita, essendo stata omessa la prova dell’avvenuto invio della documentazione.

Quanto alla motivazione succinta, i giudici osservano che il ricorrente è risultato del tutto privo dei requisiti. La doglianza sul preavviso di rigetto è parimenti infondata: stante la situazione concreta, l’attività amministrativa doveva ritenersi vincolata. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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