Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo opere minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 2555 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici, anche di natura relativa, qualora comportino la creazione di nuovi volumi o superfici. La Corte costituzionale n. 252 del 2022 ha dichiarato illegittima la disciplina regionale siciliana che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, perché lesiva della riserva statale in materia ambientale. Ne consegue che in zona vincolata sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1. Il parere negativo della Soprintendenza costituisce atto vincolato: non richiede avvio del procedimento né preavviso di rigetto, essendo applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per regolarizzare l’ampliamento di un fabbricato mediante trasformazione di cisterne parzialmente fuori terra in uso abitativo. Il Comune ha concluso favorevolmente l’istruttoria urbanistica, richiedendo il nulla osta della Soprintendenza.

La Soprintendenza ha negato il nulla osta con provvedimento dell’8.05.2023, richiamando la circolare dipartimentale n. 2/2022 emanata dopo la Corte costituzionale n. 252 del 2022. La ricorrente ha impugnato l’atto deducendo violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e disparità di trattamento rispetto a pareri favorevoli rilasciati in precedenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli statali e regionali posti a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, istituiti prima dell’esecuzione delle opere. La Corte costituzionale n. 252 del 2022 ha chiarito che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama l’art. 32 nella sua integralità, sicché il limite opera anche in Sicilia.

Nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono dunque sanabili solo gli interventi di minore importanza: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Non è ammesso il condono quando l’abuso comporta nuovi volumi o superfici. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, ai fini paesaggistici, il divieto di incremento dei volumi si riferisce a qualsiasi nuova edificazione, anche di natura tecnica o interrata (Cons. Stato n. 3289 del 2015, n. 4123 del 2023, n. 9950 del 2022, n. 1213 del 2022).

Nel caso concreto l’intervento consiste in un ampliamento di 35,75 mq, classificato dalla stessa domanda come tipologia 1, su area soggetta a vincolo paesaggistico. Da qui la natura vincolata del diniego e l’infondatezza del primo motivo: la mancata comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto non produce effetti vizianti, non essendo configurabile un provvedimento diverso.

La seconda censura è respinta perché l’atto è adeguatamente motivato per relationem ex art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, mediante il rinvio alla circolare dipartimentale. In materia di repressione degli abusi, trattandosi di atti vincolati, non si richiede comparazione degli interessi né motivazione sull’interesse pubblico concreto.

Quanto alla disparità di trattamento, il vizio è configurabile solo in presenza di situazioni identiche e di attività discrezionale. Il Collegio respinge anche la richiesta istruttoria, priva di utilità, e condanna la ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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