Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità (TAR Emilia-Romagna n. 568 del 26.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche quando non sia stata notificata alle parti resistenti secondo l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sopravvenuta caducazione dell’interesse a coltivare il giudizio, indipendentemente dall’adesione delle controparti alla rinuncia. La definizione del giudizio in rito non preclude al collegio la regolazione delle spese, che può essere disposta per integrale compensazione in presenza di giustificate ragioni.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Emilia-Romagna l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la cessazione dell’attività di una sala VLT, unitamente agli atti presupposti, tra cui la deliberazione consiliare di approvazione della mappatura dei luoghi sensibili e la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso era affidato a plurimi motivi di illegittimità, tra cui la violazione del termine per la mappatura, il difetto di istruttoria e di motivazione e la manifesta sproporzionalità del provvedimento, con contestuale domanda risarcitoria.
Nel corso del giudizio la ricorrente otteneva in sede cautelare la sospensione dell’efficacia del provvedimento e, entro il termine fissato, delocalizzava la propria attività commerciale in altro luogo del territorio comunale. Su questa base depositava atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che l’atto di rinuncia non risulta notificato alle parti resistenti secondo il disposto dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Tale circostanza non impedisce, tuttavia, di definire il giudizio. La rinuncia è fondata sulla sopravvenuta caducazione dell’interesse della ricorrente a coltivare il ricorso, essendosi essa stessa dichiarata priva di interesse dopo aver trasferito l’attività in altra sede.
Il tribunale qualifica conseguentemente la sopravvenuta carenza di interesse come causa di improcedibilità, espressamente riconducendola all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma attribuisce al giudice il potere di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenuti motivi, non sussista più l’interesse alla decisione di merito. Il percorso argomentativo non si sofferma sui motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, perché la definizione in rito li assorbe integralmente.
Quanto alle spese, il collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporne l’integrale compensazione tra tutte le parti. La decisione si fonda sulla considerazione che sia il Comune sia la Regione si erano costituiti con atti meramente formali, senza svolgere difese di merito. La mancata contrapposizione sostanziale giustifica quindi l’integrale compensazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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