Certificato medico di libero professionista non prova la presenza per l’emersione (TAR Emilia-Romagna n. 39 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La documentazione idonea a comprovare la presenza dello straniero in Italia prima dell’8 marzo 2020, ai fini della regolarizzazione di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020, deve provenire da organismi pubblici. Non integra tale requisito la certificazione rilasciata da un medico di medicina generale su carta libera, con il solo timbro e la firma, quando non risulti la riferibilità della prestazione al servizio sanitario nazionale. Il sanitario che agisce fuori dalla convenzione opera come libero professionista, e i suoi atti hanno rilievo pubblicistico solo se compiuti nei confronti degli assistiti iscritti negli appositi elenchi e alle condizioni previste dalla convenzione. Ne consegue che alla prescrizione così redatta non può attribuirsi fede pubblica quanto alla data di formazione, con rigetto della domanda di emersione.
Il Fatto
La ricorrente, straniera irregolarmente presente sul territorio, viene assunta con domanda di emersione dal lavoro irregolare formalizzata a far data dal 1 marzo 2021. La Prefettura di Modena — Sportello Unico per l’Immigrazione rigetta l’istanza, ritenendo non dimostrata la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020.
A fondamento del diniego, l’amministrazione considera inidonei due documenti: una prescrizione medica rilasciata da un medico di medicina generale, ma nell’esercizio della libera professione, e la tessera di un supermercato con l’attestazione dei passaggi presso il punto vendita nel periodo 2019-febbraio 2020. La ricorrente impugna il provvedimento lamentando l’illegittima applicazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 e delle indicazioni ministeriali, sostenendo che nella nozione di organismo pubblico rientrino anche i soggetti che istituzionalmente o per delega svolgono funzioni o servizi pubblici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra la controversia sull’efficacia probatoria della prescrizione medica ai fini della dimostrazione della presenza sul territorio. Richiamato il proprio precedente in termini, si uniforma all’orientamento consolidato secondo cui il certificato rilasciato da un medico quale libero professionista non è idoneo a comprovare il requisito del citato art. 103.
La ratio della locuzione “organismi pubblici” è quella di includervi i soggetti, pubblici, privati o municipalizzati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un servizio pubblico. Rientra quindi la certificazione proveniente da una struttura pubblica, mentre resta esclusa quella del medico privo di collegamenti con l’esercizio di funzioni, anche in senso lato, pubblicistiche, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 299/2015.
Il Collegio richiama poi Cons. Stato, sez. III, n. 3694/2016: il medico di medicina generale non è pubblico dipendente, ma libero professionista convenzionato con il servizio sanitario nazionale, e i suoi atti hanno rilevanza pubblicistica solo se compiuti alle condizioni e nei modi previsti dalla convenzione, che opera unicamente verso gli assistiti iscritti nell’elenco. Il criterio è quindi oggettivo e riguarda la cornice normativa in cui il sanitario opera, non lo status personale.
Su questa linea, il Tribunale ritiene che possano considerarsi provenienti da organismo pubblico le sole certificazioni emesse dal medico di base nell’esercizio della convenzione, cioè in favore degli utenti iscritti negli elenchi dell’Azienda Sanitaria. Fuori da tale ambito l’attività è a tutti gli effetti libero-professionale.
Nel caso concreto, la prescrizione risulta redatta su carta libera, con il solo timbro e la firma del medico, senza alcuna indicazione della riferibilità della prestazione al servizio sanitario nazionale. Manca la prova che il documento sia stato rilasciato nell’esercizio di pubbliche funzioni; non rileva che il medico fosse curante del datore di lavoro o scelto dalla ricorrente dopo l’ammissione all’assistenza. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’orientamento non del tutto uniforme.
Nota della Redazione
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