Emersione e documento falso: domanda inammissibile senza prova pubblica della presenza (TAR Emilia-Romagna n. 38 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione, a corredo dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, di documentazione non veritiera comporta l’inammissibilità della domanda, in applicazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e 75 d.P.R. n. 445/2000. La presenza dello straniero in Italia alla data di riferimento deve essere dimostrata esclusivamente mediante attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici, secondo la previsione puntuale della norma. Non è invocabile la teoria del falso innocuo quando l’interessato non disponga di altre fonti di prova autentiche. La dichiarazione proveniente da un ordine religioso non integra il requisito soggettivo richiesto, non essendo qualificabile come organismo pubblico né svolgendo una funzione sostanzialmente pubblicistica nei confronti dei soggetti irregolari.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Modena ha rigettato l’istanza di emersione presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il diniego si fondava sulla carenza di prova della presenza della straniera in Italia anteriormente all’8 marzo 2020.
In particolare, l’Amministrazione aveva rilevato che la compagnia telefonica, interpellata, aveva dichiarato l’inesistenza delle utenze oggetto di accertamento, con conseguente produzione di documentazione falsa. Dopo il preavviso di rigetto, la Prefettura ha adottato il provvedimento negativo. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, richiamando una dichiarazione rilasciata da un frate cappuccino e un certificato medico attestante una visita nel marzo 2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso richiamando il proprio precedente TAR Emilia-Romagna n. 294/2022, secondo cui la produzione di documentazione non veritiera determina automaticamente l’inammissibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e 75 d.P.R. n. 445/2000. Tale conclusione è stata ritenuta conforme al dovere di lealtà e bilanciata rispetto all’art. 8 CEDU, richiamando la giurisprudenza convenzionale sul punto (CEDU, Antwi del 14.02.2012 e Allelh del 23.06.2022), nonché TAR Brescia n. 660/2023.
Il Tribunale ha escluso l’operatività della teoria del falso innocuo, poiché la ricorrente non ha dimostrato in altro modo la propria presenza in Italia. La dichiarazione del frate cappuccino non rientra tra le attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici richieste dalla norma. L’Ordine dei frati cappuccini non è qualificabile come organismo pubblico.
Il Collegio ha ritenuto non pertinente il richiamo a Cons. Stato n. 4766/2023, ove era stata valorizzata una dichiarazione del responsabile di un Centro Caritas, soggetto erogatore di servizi latamente pubblici secondo un profilo oggettivo. Tale qualificazione non è ravvisabile nella specie. La dichiarazione, inoltre, riferisce di un fatto occasionale risalente a due anni prima, rispetto al quale appare difficilmente credibile l’avvenuta identificazione della beneficiata.
Il provvedimento è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato, avendo giustificato il rigetto con la mancata produzione della documentazione pubblica richiesta dalla norma. Il ricorso è stato respinto e le spese del giudizio compensate tra le parti, in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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