La comunicazione al delegato vale come conoscenza delle convocazioni (Cons. Stato n. 9191 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, le comunicazioni di convocazione dello Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, inviate all’indirizzo PEC del professionista indicato nella ricevuta della domanda come soggetto che ha presentato l’istanza per il datore di lavoro e per il lavoratore, sono legittimamente indirizzate alle parti. Tale modalità di trasmissione, non contestata con querela di falso, integra la conoscenza effettiva delle convocazioni, tanto più quando le parti abbiano in precedenza interloquito con l’Amministrazione, tramite il medesimo professionista, per ottenere differimenti degli appuntamenti. La mancata presentazione all’ultima convocazione, senza alcuna giustificazione, legittima il preavviso di rigetto e il successivo diniego, restando esclusa la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al TAR Emilia-Romagna il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ravenna ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare. Il diniego si fondava sulla mancata presentazione del lavoratore e del datore di lavoro a tre appuntamenti fissati per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere e omessa comunicazione del preavviso di rigetto, sostenendo che le convocazioni non erano state inoltrate agli interessati ma solo al professionista che aveva seguito la pratica. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo le parti a conoscenza delle convocazioni e desumendo dal comportamento tenuto la qualità di delegato del commercialista. Lo straniero ha proposto appello, insistendo sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e sull’assenza di prova circa l’effettiva conoscenza dell’ultima convocazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove da un dato non contestato: prima dell’adozione della comunicazione ostativa e del provvedimento definitivo, le parti richiedenti avevano ripetutamente interloquito con l’Amministrazione e risultavano quindi consapevoli delle convocazioni. Il Collegio ricostruisce gli episodi: la segnalazione, per il tramite del commercialista incaricato, dell’impossibilità di presenziare al primo appuntamento, con trasmissione di certificato medico; la richiesta di differimento anche per il secondo appuntamento; la nuova convocazione; infine la mancata presentazione all’ultima data, priva di giustificazione.
La Corte affronta poi la censura centrale, secondo cui il preavviso di rigetto sarebbe stato illegittimamente indirizzato al professionista e a un indirizzo PEC mai indicato dalle parti come delegato. La tesi è dichiarata manifestamente infondata.
Il Collegio valorizza la ricevuta di presentazione dell’istanza, versata in atti dalla stessa parte ricorrente in primo grado: essa è indirizzata al professionista in qualità di soggetto che ha presentato la domanda per il datore di lavoro e per il lavoratore. Da qui la conclusione che le parti abbiano inteso avvalersi della medesima professionista per la gestione dell’intera procedura di emersione. Il documento non è stato impugnato con querela di falso, con la conseguenza che la sua efficacia probatoria resta integra.
A conferma, il Consiglio di Stato osserva che le precedenti interlocuzioni con la Prefettura si erano svolte proprio per il tramite del medesimo professionista, che ha veicolato le richieste di ulteriori appuntamenti e le giustificazioni delle mancate presentazioni. L’argomento difensivo dell’omesso deposito della domanda di emersione da parte dell’Amministrazione è superato dalla documentazione prodotta dalla stessa parte appellante.
L’appello è pertanto respinto. Le spese del grado sono compensate, in ragione della particolare natura fattuale delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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