Rigetto emersione per difetto redditizio preclude permesso attesa occupazione (TAR Toscana n. 935 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’emersione dei rapporti di lavoro irregolari dettata dall’art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, è procedura speciale non assimilabile a quella del 2012 e non consente, in caso di rigetto per difetto del requisito redditizio in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel disciplinare i procedimenti di legalizzazione, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Il titolo di soggiorno temporaneo presuppone l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione e la cessazione del rapporto per fatti sopravvenuti. In assenza di tali presupposti permane la condizione di irregolarità dello straniero.

Il Fatto

Il lavoratore ricorrente impugna il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato la domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. Il diniego si fonda sul parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro: la capacità economica del datore risulta incongrua rispetto alle quattordici istanze residue presentate, e la documentazione integrativa prodotta non è apprezzabile perché non riferita all’ultima dichiarazione dei redditi o al bilancio di esercizio precedente.

Il ricorrente contesta il rigetto sotto due profili: la ritenuta impossibilità di concedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione e il difetto di istruttoria e di motivazione sulla domanda di rilascio di tale titolo, presentata in corso di procedimento. La causa giunge alla decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla non applicabilità al caso di specie dell’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012. La procedura di emersione ivi disciplinata è diversa da quella dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 209 del 2023. Il richiamo normativo operato dal ricorrente non è dunque pertinente.

La sentenza costituzionale citata ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, proprio nella parte in cui non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione nel caso di rigetto dell’istanza di emersione per difetto del requisito redditizio in capo al datore. La diversità rispetto alla procedura del 2012 esclude l’estensione del rimedio.

Il Tribunale richiama il percorso argomentativo della Consulta: i procedimenti di legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e il legislatore gode di ampia discrezionalità, entro il limite della manifesta arbitrarietà. Il rilascio del titolo temporaneo è stato limitato alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all’avvio della regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro.

La ratio del titolo è chiara: consentire al lavoratore ormai regolarmente presente un periodo per la ricerca di nuova occupazione, secondo il modello dell’art. 22, comma 11, t.u. immigrazione. Il rilascio presuppone però l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione. Escluso il difetto redditizio come presupposto del permesso, la doglianza sul difetto di istruttoria e di motivazione resta priva di pregio, perché la domanda non era accoglibile nel merito.

Il ricorso è quindi respinto. Le spese di lite sono compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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