Emersione: il diniego va preceduto dal contraddittorio sul requisito reddituale (TAR Campania n. 4058 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che rigetta l’istanza di emersione da lavoro irregolare è illegittimo per difetto di partecipazione e di istruttoria quando la ragione reddituale posta a suo fondamento non è stata preventivamente sottoposta al contraddittorio procedimentale con il lavoratore e il datore di lavoro. Se il preavviso di rigetto contesta l’insufficienza del reddito parametrata a un numero di lavoratori diverso da quello considerato nel diniego, la questione così introdotta è nuova e richiede un’ulteriore istruttoria in contraddittorio. L’annullamento del diniego è disposto salvi gli esiti di tale istruttoria. La rimessione in termini per errore scusabile può essere riconosciuta quando le interlocuzioni documentate con l’amministrazione abbiano ingenerato l’affidamento sulla riapertura del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha rigettato l’istanza di emersione presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Il ricorso è notificato il 29 dicembre 2024 e depositato il 26 gennaio 2025.
Il ricorrente sostiene che il termine di decadenza sia da collocare al 30.10.2024, data dell’ultima nota con cui l’amministrazione ha comunicato il mancato accoglimento della richiesta di riesame, dopo uno scambio di comunicazioni interlocutorie in cui aveva rappresentato di aver avviato la riapertura della pratica. Nel merito deduce violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere e mancata traduzione del provvedimento. Il Ministero dell’Interno eccepisce la tardività del ricorso e difende la legittimità del diniego.
La Motivazione della Corte
Sulla eccezione di tardività il Collegio riconosce al ricorrente la rimessione in termini per errore scusabile, valorizzando le documentate interlocuzioni intervenute con l’amministrazione. Il percorso argomentativo muove dunque dalla verifica della tempestività, superata in virtù dell’affidamento ingenerato nella parte.
Nel merito il ricorso è fondato con riferimento alle censure di difetto di partecipazione e di istruttoria. Il preavviso di diniego faceva riferimento all’insufficienza del reddito necessario, pari a 54.000 euro, per due lavoratori. Il diniego impugnato, invece, fa riferimento all’insufficienza reddituale rispetto alla soglia minima di 27.000 euro per un lavoratore.
La divergenza tra i due atti non è neutra. La datrice di lavoro aveva presentato denuncia all’autorità giudiziaria dichiarando che l’unica assunzione richiesta era quella in favore dell’attuale ricorrente. La questione reddituale posta a base del diniego non risulta quindi essere stata sottoposta al preventivo contraddittorio procedimentale.
Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, con salvezza degli esiti dell’ulteriore istruttoria in contraddittorio con il datore di lavoro e il lavoratore. Le spese di lite sono compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.