Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 1203 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa preclude al giudice amministrativo il potere di pronunciarsi nel merito e determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità discende dal principio dispositivo che informa il processo amministrativo, in forza del quale la parte è arbitra dell’esercizio dell’azione e della sua prosecuzione. La definizione della controversia in rito, per effetto della sopravvenuta carenza di interesse, non consente l’esame dei motivi di merito, con la conseguenza che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite.

Il Fatto

Il ricorrente, qualificatosi quale portatore di interessi diffusi inerenti la tutela del territorio comunale e di interessi legittimi e diritti propri connessi all’attività imprenditoriale di tipo alberghiero svolta nel complesso immobiliare di sua proprietà, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune resistente ha respinto l’istanza di revoca in autotutela del permesso di costruire n. 1/2024. Il titolo edilizio era stato rilasciato in favore delle società controinteressate per la realizzazione di una nuova struttura ricettizia su area confinante alla sua unità immobiliare.

Secondo il ricorrente, la revoca si giustificava perché il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato in violazione del Codice della Strada in materia di fasce di rispetto stradale e in assenza del nulla osta ANAS. Il ricorso è stato notificato anche all’ANAS S.p.A., quale ente proprietario della strada, e alla Regione Siciliana. All’udienza camerale del 17 dicembre 2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della sollecita definizione nel merito, con rinvio all’udienza pubblica dell’8 aprile 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente, depositata il 20 febbraio e l’8 aprile 2025, di non avere più interesse alla decisione della causa e di chiedere dichiararsi l’improcedibilità del ricorso. La questione giuridica si esaurisce, dunque, sul piano processuale: verificare se la sopravvenuta carenza di interesse consenta ancora al giudice di esaminare i motivi di merito.

Il Tribunale applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e afferma che, in presenza di tale dichiarazione, il giudice non ha più il potere di decidere la controversia. La ragione è ricondotta al principio dispositivo che informa il processo amministrativo: la parte è arbitra dell’esercizio dell’azione e della sua prosecuzione, con la conseguenza che la rinuncia alla decisione nel merito si traduce in un ostacolo processuale all’esame della domanda.

Il Collegio richiama a sostegno della propria conclusione Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e C.G.A. 8 aprile 2024, n. 281, a conferma di un orientamento consolidato sulla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. L’esito è quindi la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con assorbimento di ogni questione ulteriore, comprese le istanze di estromissione avanzate dall’Amministrazione regionale.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che gli specifici profili della controversia e la sua definizione in rito giustificano la compensazione tra le parti costituite. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e della denominazione delle società controinteressate, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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