Indennità di emergenza ai dirigenti solo con atto formale di quantificazione (Cons. Stato n. 9939 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi per il personale assegnato alle strutture commissariali di protezione civile, le disposizioni che prevedono un’indennità omnicomprensiva forfettaria per il lavoro straordinario del personale con qualifica dirigenziale non attribuiscono di per sé il diritto all’emolumento. A tal fine occorre un atto formale che specifichi il concreto impegno straordinario assegnato a ciascuna unità e quantifichi la misura dell’indennità in relazione ai compiti e alle responsabilità attribuiti. In assenza di tale provvedimento, la pretesa economica non è accertabile, non potendosi desumere il diritto dalla sola assegnazione alla struttura ovvero dalla corrispondenza intercorsa tra amministrazioni. Il rilevato difetto probatorio rende la domanda infondata.
Il Fatto
La ricorrente, segretario comunale, era stata assegnata con determinazione al servizio della struttura commissariale istituita per fronteggiare l’emergenza degli insediamenti nomadi in Campania, a decorrere dal gennaio 2009 e fino al maggio 2014. Ha adito il TAR Campania per l’accertamento dei compensi per le prestazioni professionali svolte e per la condanna del Ministero dell’interno e della Presidenza del Consiglio al pagamento di una somma a titolo di indennità speciale.
Il TAR, con la sentenza n. 779 del 2020, ha rigettato il ricorso e compensato le spese. La ricorrente ha proposto appello, deducendo error in iudicando e difetto di istruttoria: il primo giudice avrebbe disatteso l’esegesi dell’art. 6 dell’OPCM n. 3244/2002, che per il personale dirigenziale avrebbe autorizzato la corresponsione della retribuzione accessoria senza necessità di successivi atti formali.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’interpretazione sistematica dell’art. 6 dell’OPCM n. 3244/2002, che consentiva prestazioni di lavoro straordinario entro un massimo di settanta ore mensili, e dell’art. 3 dell’OPCM n. 3703/2008, che per il personale con qualifica dirigenziale prevedeva la corresponsione di un’indennità omnicomprensiva forfettaria su base mensile entro il medesimo limite.
Secondo la Sezione, la lettura letterale e la ratio della normativa emergenziale convergono nel senso che il diritto all’emolumento richiede ulteriori e specifici provvedimenti. Questi devono precisare, da un lato, il concreto impegno straordinario assegnato a ciascuna unità impiegata e, dall’altro, la misura dell’indennità forfettaria da riconoscere in relazione all’attribuzione di specifici compiti o responsabilità.
Nel caso concreto, l’adozione di un simile atto non è stata in alcun modo dimostrata. Manca, infatti, un atto formale di specificazione dei compiti e di quantificazione della relativa indennità. L’appellante ha svolto, in luogo delle funzioni proprie dei segretari comunali, compiti correlati all’esigenza emergenziale, percependo regolarmente gli emolumenti spettanti quale segretario comunale in disponibilità.
Il Collegio esclude poi che possano individuarsi, in base agli atti di causa, una sostanziale differenza tra personale dirigenziale e altre tipologie di personale assegnato alla struttura, o una peculiarità dell’impegno tale da giustificare il riconoscimento degli straordinari in assenza del relativo atto formale. La pronuncia richiamata dall’appellante attiene a un caso diverso, in cui il compenso era stato fissato direttamente nel suo preciso ammontare dall’OPCM. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado per la particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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