Equivalenza funzionale e requisiti essenziali: l’aliud pro alio nella gara per idrogel (TAR Puglia n. 803 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di equivalenza funzionale di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 36/2023 non può essere invocata per superare il dato testuale della lex specialis quando la difformità tra prodotto offerto e requisito richiesto attenga alla natura stessa del bene, e non alle modalità di realizzazione di una funzione. In tal caso la difformità, se autodichiarata dall’offerente, integra aliud pro alio, con conseguente obbligo di esclusione. La richiesta di una specifica categoria di prodotto, distinta da altre espressamente previste per diversi lotti, costituisce requisito essenziale a prescindere dall’uso di formule quali “a pena di esclusione”. Il rimedio avverso specifiche ritenute illegittimamente restrittive è l’impugnazione del bando, non la disapplicazione in sede valutativa.
Il Fatto
Una società, seconda graduata, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 46 di una gara per la fornitura triennale di dispositivi medici emostatici. Il capitolato richiedeva un “kit idrogel emostatico assorbibile composto da siringa preriempita di idrogel emostatico trasparente e catetere portante con punta morbida”. La ricorrente ha dedotto che il prodotto offerto dall’aggiudicataria sarebbe stato un emostatico liquido, non un idrogel, con conseguente difformità dai requisiti tecnici minimi e necessaria esclusione.
L’organo tecnico, in sede di riesame disposto dalla stazione appaltante, ha confermato la conformità del prodotto, ritenendolo funzionalmente equivalente all’idrogel richiesto in quanto gelificherebbe a contatto con il sangue. La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti avverso tale relazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, qualificando la fattispecie come aliud pro alio. La difformità tra il prodotto offerto e quello richiesto è emersa dalla stessa scheda tecnica prodotta dall’aggiudicataria, che descrive il proprio dispositivo come “emostatico liquido naturale al 100%”, valorizzando la natura liquida come elemento distintivo e affermando che le relative caratteristiche non potrebbero appartenere a un gel. Il Collegio ha ritenuto tale difformità strutturale e autodichiarata, pertanto rilevabile a prescindere da ogni comparazione delle prestazioni cliniche.
La sentenza ha precisato che la gelificazione del liquido a contatto con il sangue non lo trasforma in un idrogel: quest’ultimo è una struttura reticolare tridimensionale preformata, con caratteristiche fisiche proprie di viscosità, coesione e adesione tissutale che prescindono dal meccanismo di emostasi. La distinzione è fisica e biochimica e non richiede una verifica clinica comparata per assumere rilievo ai fini della conformità.
Sul piano giuridico, il Tribunale ha escluso che il principio di equivalenza funzionale possa legittimare la sostituzione della natura del prodotto richiesto. Tale principio, nell’interpretazione del giudice d’appello richiamata dalla pronuncia (Cons. Stato, Sez. III, n. 4680 del 2026), incontra un limite insuperabile nel chiaro dato testuale della lex specialis, posto a presidio della par condicio. Applicare l’equivalenza a una caratteristica strutturale non correggerebbe una specifica restrittiva, ma modificherebbe l’oggetto dell’appalto.
La Corte ha infine affermato che, in una gara aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, la conformità ai requisiti minimi è condizione binaria di ammissione, senza margini di ponderazione o compensazione. Il requisito, quando espressamente richiesto dal tenore testuale e sistematico della legge di gara, è essenziale anche in assenza di formule quali “a pena di esclusione”. Il rimedio per il concorrente che ritenga le specifiche eccessivamente restrittive è l’impugnazione del bando, non la disapplicazione in sede valutativa.
Nota della Redazione
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