Distributori automatici, limite orari solo con nesso causale provato (TAR Campania n. 1204 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindaco che adotta un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, d.lg. n. 267/2000 per limitare l’orario di funzionamento dei distributori automatici di alimenti e bevande deve dare puntuale dimostrazione del nesso causale tra l’attività di vendita e le situazioni di incuria o degrado urbano poste a fondamento del provvedimento. La mera affermazione del presupposto, priva di accertamenti, integra difetto di istruttoria. Il comma 5 consente limitazioni degli orari di vendita riferite alle sole bevande alcoliche e superalcoliche: il divieto di vendita di alimenti e bevande non alcoliche eccede il potere attribuito e ne integra la diretta violazione. La limitazione rivolta ai soli gestori di distributori automatici, a fronte della libertà degli esercizi tradizionali, è irragionevole e determina disparità di trattamento e distorsione della concorrenza.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce nel territorio di un comune due attività di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici. Con ricorso notificato il 31 luglio e depositato il 1° agosto 2025 ha impugnato l’ordinanza con cui il sindaco, facendo uso del potere di cui all’art. 50 d.lg. n. 267/2000, ha disposto dal 10 luglio al 30 settembre 2025 la chiusura dei distributori automatici dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Il provvedimento richiama numerose segnalazioni di cittadini e Forze dell’Ordine su disturbo alla quiete pubblica, bivacchi, consumo di alcolici e atti vandalici nelle vicinanze dei distributori h24, e afferma che gli esercizi privi di porte di accesso e di personale di sorveglianza favorirebbero la concentrazione di soggetti potenzialmente pericolosi. La società deduce difetto di istruttoria e di presupposti, violazione dell’art. 50, sproporzione della misura e disparità di trattamento rispetto agli esercizi di somministrazione, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’ordinanza richiama genericamente l’art. 50 d.lg. n. 267/2000, con riferimenti al comma 5 e al comma 7-bis, che disciplinano fattispecie diverse. Il comma 7-bis riguarda ordinanze non contingibili e urgenti, riferite a particolari aree della città e limitate a trenta giorni; il comma 5 concerne invece i provvedimenti contingibili e urgenti per far fronte a situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. Il sindaco ha dunque esercitato il potere del comma 5.

Su tale premessa le censure della ricorrente risultano in larga parte fondate. Il presupposto delle situazioni di degrado è meramente affermato: non risulta compiuto alcun accertamento volto a verificarlo né, in particolare, a stabilire la connessione tra il degrado e l’attività di vendita mediante distributori automatici.

Il comma 5 consente limitazioni degli orari di vendita riferite alla sola vendita anche per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche. Il divieto di vendita di alimenti e bevande non alcoliche si risolve pertanto, prima ancora che in una violazione del principio di proporzionalità, nella diretta violazione dell’art. 50. Il Collegio ammette che possano darsi situazioni di degrado fronteggiabili con misure relative a distributori automatici genericamente considerati, ma proprio il mancato espresso riferimento del comma 5 a tali esercizi impone una puntuale specifica dimostrazione del nesso causale tra degrado e attività dell’esercizio, dimostrazione assente nel provvedimento.

La misura è comunque irragionevole e non proporzionata anche se riferita alle sole bevande alcoliche. Se lo scopo è eliminare l’offerta di alcolici in un determinato orario, l’obiettivo sarebbe perseguibile solo vietando la vendita di tali prodotti, in quell’orario, a tutti gli operatori economici che li offrono. Aver vietato solo ai titolari di distributori automatici la vendita tra le 22 e le 6 risulta irragionevole, perché parte di quell’orario è coperta dalla somministrazione dei normali esercizi, e si traduce nella disparità di trattamento denunciata e in una distorsione della concorrenza, impedendo agli operatori di svolgere l’attività nelle ore di maggiore domanda.

La domanda di annullamento è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo decorso il termine di efficacia del provvedimento. Sussistendo però l’interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, il Collegio esamina nel merito la pretesa e dichiara l’illegittimità dell’ordinanza, respingendo invece la domanda risarcitoria perché generica e non supportata da prova: la ricorrente ha ottenuto il decreto cautelare monocratico dal 1° agosto 2025 e la vendita di alcolici era già interrotta dalla mezzanotte per programmazione dei distributori, ma nessuna prova della riduzione dei guadagni è stata fornita, neppure in via presuntiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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