Emersione lavoro irregolare e stupefacenti lievi non ostano automaticamente (TAR Emilia-Romagna n. 121 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non integra un’ipotesi di ostatività automatica all’accoglimento dell’istanza. L’Amministrazione è tenuta a verificare in concreto la pericolosità attuale del richiedente, valutando la risalenza nel tempo della condanna, la condotta di vita successiva, l’inserimento sociale e lavorativo e la situazione familiare. Il diniego che ometta tale valutazione è illegittimo per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, anche alla luce dell’art. 8 CEDU e dell’art. 3 Cost., dovendosi bilanciare la tutela dell’ordine pubblico con la salvaguardia dei diritti dello straniero e dell’unità familiare.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 18.06.2020 una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. La Prefettura di Modena, con provvedimento del 30.11.2022, ha respinto l’istanza sulla base di un parere negativo della Questura, che aveva rilevato a carico dello straniero una sentenza del Tribunale di Modena del 12.5.2010 per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.

Il ricorrente ha impugnato il rigetto, lamentando che l’Amministrazione avesse considerato automaticamente ostativa la condanna, senza valutare l’effettiva pericolosità sociale, la condotta successiva, l’inserimento sociale e lavorativo e la presenza di coniuge e figlio minore conviventi. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza al fine del riesame, rilevando la mancata ponderazione delle esigenze di tutela dell’unità familiare. La Prefettura, con provvedimento del 31.08.2023, ha confermato il rigetto, sul rilievo che la disciplina del D.L. n. 34/2020 non prevede alcuna valutazione dei familiari presenti sul territorio. Il ricorrente ha impugnato tale conferma con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il comma 10 dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 esclude dalle procedure di emersione i cittadini stranieri condannati, tra l’altro, per reati inerenti agli stupefacenti. Rileva, tuttavia, che la Corte costituzionale n. 88/2023 ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 nella parte in cui comprendeva tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno anche quelle per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, senza prevedere la verifica in concreto della pericolosità sociale.

Il Tribunale sottolinea che il caso presenta caratteristiche del tutto peculiari. La condanna indicata nel parere della Questura risale al 2010 e riguarda l’ipotesi lieve del comma 5. Dopo tali fatti il ricorrente ha mantenuto una condotta di vita immune da mende, convive con la moglie e un figlio minore regolarmente frequentante un istituto scolastico.

Richiamando la Corte costituzionale n. 88/2023, il Collegio osserva che lo straniero può commettere il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e che la lieve entità, le circostanze del fatto, il tempo trascorso e il percorso rieducativo seguito possono escludere un giudizio di pericolosità attuale. Sarebbe contrario al principio di proporzionalità, anche alla luce dell’art. 8 CEDU, precludere all’Amministrazione la valutazione della situazione concreta. Nel caso in esame l’inserimento sociale del ricorrente e la presenza di un nucleo familiare regolarmente inserito nel contesto sociale appaiono indubbi.

Le esigenze di tutela dell’unità familiare avrebbero dovuto essere oggetto di una concreta valutazione, nell’ambito di un bilanciamento ragionevole e proporzionato ai sensi dell’art. 3 Cost., tra la tutela dell’ordine pubblico e la salvaguardia dei diritti dello straniero, come affermato dalla Corte costituzionale n. 202/2013. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto fondato e va accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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