Emersione D.L. 34/2020, nessun permesso per attesa occupazione al lavoratore (TAR Emilia-Romagna n. 122 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’emersione dei lavoratori irregolari di cui all’art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, convertito con legge n. 77 del 2020, non prevede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro. Tale previsione, contenuta nella precedente sanatoria di cui al d.lgs. n. 109 del 2012, non è stata riprodotta dal legislatore del 2020. Il giudice amministrativo non può quindi riconoscere il titolo invocato in via pretoria, essendo la scelta legislativa rimessa alla discrezionalità del Parlamento. La circostanza che la domanda sia stata respinta per carenza dei requisiti reddituali del datore non attribuisce al lavoratore alcun diritto al permesso per attesa occupazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino di nazionalità albanese, ha presentato in data 12.06.2020 domanda di emersione ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. La procedura non è giunta a perfezionamento per carenza del requisito della capacità reddituale del datore di lavoro. Con mail del 22.12.2022 la Prefettura di Bologna, Sportello Unico Immigrazione, ha respinto la richiesta di convocazione per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il lavoratore ha impugnato l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria e violazione dell’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. 109/2012. Ha sostenuto di avere diritto al titolo per il mancato perfezionamento della procedura per fatto a lui non imputabile e ha lamentato la mancata ricezione del provvedimento conclusivo. Il Tribunale ha dapprima richiesto chiarimenti alla Prefettura con due ordinanze collegiali, rimaste inottemperate, quindi ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 217/2023, riconoscendo in via sommaria i presupposti del permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art. 103, comma 4, D.L. 34/2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via prioritaria il contesto fattuale della procedura. Il datore di lavoro aveva avviato pratiche di emersione per nove collaboratori domestici a fronte di un reddito di 55.431,00 euro. Secondo il Tribunale sussistono fondati dubbi sul carattere strumentale delle domande, inoltrate al fine di far ottenere ai cittadini stranieri il permesso di soggiorno in un contesto di evidente abuso, circostanza di per sé ostativa all’emersione, come affermato da T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 2 maggio 2017, n. 342. Il ricorrente è stato però l’unico, tra i collaboratori, ad ottenere regolare contratto registrato presso l’INPS.

Sul piano del diritto, il TAR ha ricostruito il dibattito giurisprudenziale relativo al diritto del lavoratore straniero al permesso per attesa occupazione in caso di mancata definizione della procedura per causa a lui non imputabile. La previgente sanatoria di cui al d.lgs. n. 109 del 2012 conteneva una specifica previsione di rilascio del titolo quando la dichiarazione fosse rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro. Tale disposizione non è stata riproposta dal D.L. n. 34 del 2020.

Da qui la conclusione del Collegio: la prevalente giurisprudenza ritiene che la disciplina dell’art. 103 D.L. n. 34/2020 limiti l’applicazione delle disposizioni alla mera ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, senza prevedere il rilascio del titolo nel caso di rigetto della dichiarazione per cause ascrivibili al solo datore, come affermato da T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 15 aprile 2022, n. 26109.

Il Tribunale richiama inoltre la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 103 del D.L. n. 34/2020 in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. e all’art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988, quale norma interposta. La Corte costituzionale, sentenza n. 209 del 2023, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto la questione, evidenziando le differenze obiettive tra la procedura di cui al d.lgs. n. 109/2012 e quella di cui al D.L. n. 34/2020.

Le doglianze sulla spettanza del permesso per attesa occupazione non sono pertanto meritevoli di adesione e il ricorso è respinto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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