Emersione e condanna per stupefacenti di lieve entità non più ostativa (TAR Lombardia n. 3713 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2024, la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non integra più l’ipotesi ostativa dei «reati inerenti agli stupefacenti» prevista dall’art. 103, comma 10, lett. c, d.l. n. 34/2020. L’illegittimità costituzionale della norma, con effetto ex tunc, travolge il diniego di emersione fondato su quella condanna. Il giudice amministrativo annulla il provvedimento prefettizio che abbia fondato il rigetto esclusivamente su tale titolo. L’avvio di un procedimento di riesame non concluso non consente una pronuncia di improcedibilità e impone la decisione di merito.
Il Fatto
Il datore di lavoro del ricorrente, cittadino extracomunitario, ha presentato in data 11 giugno 2020 istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. In data 19 aprile 2021 lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha comunicato il preavviso di rigetto, fondato sul parere negativo della Questura, che aveva segnalato quale elemento ostativo la condanna riportata dal ricorrente con sentenza del 25 luglio 2018 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Dopo la memoria partecipativa del ricorrente, la Prefettura ha adottato in data 3 agosto 2021 il provvedimento di rigetto, notificato il 12 agosto 2021. Il ricorrente ha proposto ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 10, lett. c, d.l. n. 34/2020, oltre che per eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1195/2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’unico motivo di gravame. In via di premessa rileva che lo stesso Sportello Unico, dopo la pubblicazione della Corte costituzionale n. 43 del 2024, ha avviato il procedimento di riesame della posizione del ricorrente, ma che tale procedimento non risulta concluso: da qui la necessità di definire il giudizio con una decisione di merito.
Il diniego impugnato si fondava sul parere negativo della Questura, che aveva valorizzato la condanna del 2018 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La norma applicata dall’amministrazione, l’art. 103, comma 10, lett. c, d.l. n. 34/2020, considerava ostativi i «reati inerenti agli stupefacenti».
Il Tribunale osserva che la Corte costituzionale n. 43 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui, nel prevedere i «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Ne deriva che la condanna per il reato di lieve entità non può più impedire automaticamente l’emersione dal lavoro irregolare del cittadino extracomunitario.
Il Collegio sottolinea l’effetto ex tunc della pronuncia di incostituzionalità, richiamando l’art. 136 Cost. e l’art. 30 della legge n. 87/1953, oltre alla Corte costituzionale n. 68 del 2021. Da ciò discende l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato, in linea con TAR Lombardia, Milano, IV, n. 1995 del 27 giugno 2024 e con l’ordinanza IV n. 1096 del 26 settembre 2024.
Il ricorso è dunque accolto e l’atto impugnato annullato. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in ragione del complessivo andamento della controversia.
Nota della Redazione
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